Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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Nell’ambito delle discussioni sorte in seno al gruppo di esperti si è concluso all’unanimità che gli emolumenti dovevano essere riscossi soltanto presso i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti.

Per quanto riguarda l’importo dell’emolumento, occorre rispettare il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza. In altri termini, i proventi degli emolumenti non devono superare le spese totali dell’unità amministrativa incaricata dei controlli e l’importo dell’emolumento deve in ogni caso essere proporzionale al valore della prestazione fornita dallo Stato alla persona tenuta a versarlo. Nel presente progetto l’importo dell’emolumento varia da 80 a 100 franchi per ogni ora di attività della persona incaricata dei controlli. In questo modo si vuole tener conto delle differenze cantonali. Possono essere addebitate al responsabile della violazione anche le spese causate all’organo di controllo. Concretamente i membri del gruppo di lavoro hanno pensato alle spese derivanti da un eventuale intervento della polizia nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti ad esempio di sottoporsi a un controllo. Se tale intervento è fatturato all’organo di controllo, quest’ultimo deve poter addebitare le spese al datore di lavoro che ha rifiutato il controllo.

Articolo 8 Finanziamento da parte della Confederazione

Le spese dei controlli non coperte con gli emolumenti e non compensate dalle multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni, conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge. Nel progetto di ordinanza sono stati disciplinati i particolari del finanziamento da parte della Confederazione. Affinché la Confederazione possa assumersi la parte delle spese a suo carico, è necessario che i Cantoni presentino ogni anno al SECO un conteggio che attesti le spese e gli introiti secondo le seguenti categorie:

a. le spese complessive da loro assunte nell’ambito dell’esecuzione della legge;

b. l’importo totale degli emolumenti riscossi in applicazione della legge;

c. l’importo totale delle multe riscosse in applicazione dell’articolo 10 capoverso 1

della legge.

Conformemente al capoverso 3, la Confederazione addebita le spese a suo carico alle seguenti istituzioni:

a. al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 14bis LAVS, previa deduzione della quota spettante alle casse di compensazione AVS;

b. al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione l’importo

equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 6 LADI in combinato disposto con l’articolo 14bis LAVS;

c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni un ottavo delle

spese a carico della Confederazione;

d. alla cassa suppletiva ai sensi della LAINF un ottavo delle spese a carico della

Confederazione.

L’addebitamento dei costi di cui al capoverso 3 corrisponde alla volontà del legislatore, in quanto la lotta attiva contro il lavoro nero promossa dalla legge comporterà un afflusso di fondi a favore delle assicurazioni sociali.