Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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Articolo 2 Organo cantonale di controllo

Il capoverso 1 prevede che i Cantoni forniscano all’organo di controllo le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. Questa disposizione, adottata allo scopo di garantire un’esecuzione efficace, implica inoltre (cpv. 2) che i Cantoni provvedano affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro. Da questo capoverso emerge che le persone incaricate dei controlli devono, oltre a beneficiare di una formazione iniziale e continua specifica, poter utilizzare le conoscenze acquisite e le esperienze fatte finora.

Allo stesso scopo il capoverso 3 impone all’organo cantonale di controllo di coordinare la sua attività con quella di altri organismi di controllo, segnatamente delle Commissioni tripartite e paritetiche. Il Cantone può prevedere un organo di controllo comune (cpv. 4) per l’esecuzione della legge contro il lavoro nero e della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera, ciò che permette di utilizzare le conoscenze esistenti ed impedisce che si creino doppioni. Prevedendo il coordinamento delle attività con altri organi di controllo si intende evitare di gravare i datori di lavoro con controlli supplementari e di ostacolare il funzionamento delle aziende.

ll capoverso 5 prevede che il Cantone rilasci alle persone incaricate dei controlli un documento che permetta loro di identificarsi come tali.

Articolo 3 Delega delle attività di controllo

L’articolo 3 precisa che i Cantoni hanno la possibilità di delegare attività di controllo a terzi. La portata delle attività delegate e il loro indennizzo sono disciplinati mediante una convenzione sulle prestazioni.

Il capoverso 2 limita tale possibilità, specificando che un organo paritetico a cui siano state delegate attività di controllo può controllare unicamente le aziende che sottostanno al contratto collettivo di lavoro in base al quale esso è stato istituito.

Articolo 4 Informazioni e documenti

L’articolo 4 definisce la competenza in materia di controllo delle persone incaricate dei controlli.

Il capoverso 1 introduce il principio generale secondo cui le persone incaricate dei controlli possono esigere dai datori di lavoro, dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori indipendenti tutte le informazioni e i documenti necessari per attestare se gli annunci e le autorizzazioni in virtù del diritto in materia di stranieri nonché gli annunci e i conteggi in virtù del diritto delle assicurazioni sociali e delle norme che disciplinano l’imposta alla fonte rispettano le prescrizioni legali.

Il capoverso 2 elenca la documentazione che può essere richiesta per dimostrare l’assenza di lavoro nero. Conformemente alla lettera a, le persone incaricate dei controlli possono esigere dal datore di lavoro i documenti che attestano le ore di lavoro effettuate dai lavoratori. La lettera b fa riferimento ai documenti che indicano il tipo di rapporti contrattuali esistenti tra le persone interessate. In questo caso si tratta