Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine
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A.
Commenti relativi alle modifiche dell’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)
Le disposizioni commentate qui di seguito disciplinano la riscossione dell’imposta alla fonte secondo l’articolo 37a LIFD nell’ordinanza sull’imposta alla fonte della Confederazione. Tali disposizioni riguardano pertanto unicamente l’imposta alla fonte nell’ambito dell’imposta federale diretta. Si è previsto di integrarle nell’ordinanza sull’imposta alla fonte introducendo una nuova sezione 3a. La sezione 3 dell’ordinanza comprende gli articoli 12-17. Le nuove disposizioni porteranno i numeri 17a - 17e.
Articolo 17a
Secondo l’articolo 37a capoverso 1 LIFD, la nuova imposta dello 0,5% è un’imposta alla fonte. Risulta pertanto opportuno menzionare che sono applicabili le altre disposizioni della LIFD e dell’OIFo, fatte salve le disposizioni speciali relative alla procedura semplificata. Ciò è importante in particolare per quanto riguarda la responsabilità in materia di imposizione alla fonte; il debitore della prestazione imponibile (il datore di lavoro) è infatti responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte (art. 88 cpv. 3 LIFD). L’applicazione per analogia delle disposizioni della LIFD è da considerare solo per gli articoli 83 a 90 e 136 a 139 LIFD. La procedura di conteggio semplificata ai sensi degli articoli 2 e 3 LLN e dell’articolo 37a LIFD non è, contrariamente al tenore dell’articolo 83 LIFD, solo applicabile ai lavoratori stranieri ma anche ai lavoratori svizzeri, se sono dati i presupposti legali. L’articolo 90 LIFD non risulta più essere applicabile nella procedura di conteggio semplificata poiché, secondo l’articolo 37a LIFD, l’imposta alla fonte del 0,5 percento è riscossa senza tener conto degli altri introiti. Il reddito imposto secondo l’articolo 37a LIFD non può neppure essere preso in considerazione per la determinazione dell’aliquota nell’imposizione degli altri proventi.
Articolo 17b
Il datore di lavoro è in grado di annunciare alla cassa di compensazione AVS soltanto l’importo versato al lavoratore. Tale importo dovrebbe pertanto fungere da base per il calcolo dell’imposta. Conformemente all’articolo 37a capoverso 1 LIFD, l’imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali.
Articolo 17c
Capoverso 1: conformemente all’articolo 88 capoverso 1 lettera a LIFD, il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni imponibili. La procedura di conteggio semplificata prevede però che l’imposta alla fonte sia ora riscossa dalla competente cassa di compensazione AVS. È pertanto necessario adeguare e modificare l’OAVS disciplinando la procedura di conteggio semplificata. In tal modo la cassa di compensazione deve conformarsi unicamente alla legislazione in materia di AVS.
Capoverso 2: le conseguenze del pagamento tardivo dell’imposta riscossa nell’ambito della procedura di conteggio semplificata sono disciplinate dalle