Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine
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Consiglio federale si avvale della competenza conferitagli in base al nuovo articolo 14 capoverso 5 LAVS, arrotondando per motivi pratici l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia menzionato in tale articolo al centinaio di franchi inferiore. L’articolo 34d sostituisce l’attuale articolo 8bis (cfr. commento all’articolo 8bis). D’ora in poi saranno esclusi dal reddito soggetto a contribuzione i redditi complessivi che non superano tale limite, e non soltanto i redditi provenienti da un’attività esercitata a titolo accessorio. L’esclusione inoltre non dipende più da una dichiarazione di rinuncia del datore di lavoro e del lavoratore. Con questa modifica, il campo di applicazione per l’esclusione dal reddito soggetto a contribuzione è notevolmente esteso e gli oneri amministrativi legati alla riscossione dei contributi sono stati semplificati sia per i datori di lavoro che per le casse di compensazione.
Non sarebbe corretto se i lavoratori che esercitano unicamente attività minime, ma corrispondenti complessivamente a un’attività a tempo pieno, non pagassero contributi sul loro reddito. Per garantire la protezione sociale di tali lavoratori, il Consiglio federale può, in virtù dell’articolo 14 capoverso 5 LAVS, ordinare la riscossione sistematica dei contributi per determinate attività. Egli si avvale di questa possibilità, specificando al capoverso 2 che sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati i contributi, indipendentemente dall’importo del loro reddito.
I datori di lavoro possono in genere applicare, per questa categoria di impieghi, la procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN.
Il campo di applicazione del capoverso 2 va inteso in senso stretto e limitato ai settori in cui vengono usualmente esercitate varie attività minime che nel loro complesso corrispondono in pratica a un’attività lucrativa a tempo pieno. Questa forma di attività viene esercitata principalmente nelle economie domestiche dei datori di lavoro e rappresenta una delle categorie principali per cui si applica la procedura di conteggio semplificata. Essa comprende in particolare i lavori di pulizia, i lavori domestici nonché varie attività di cura e di assistenza (nei confronti di persone anziane, bambini, animali). Le attività esercitate a titolo indipendente non sono contemplate da questa disposizione.
I lavoratori dipendenti che chiedono la riscossione dei contributi non devono rispettare una forma particolare. Se vengono versati contributi, la cassa di compensazione deduce che il lavoratore ha deciso in tal senso o perlomeno che vi acconsenta. Pertanto, successivamente i contributi non potranno più essere rimborsati. Per contro, secondo quanto esposto al capoverso 3, i lavoratori dipendenti che accettano il versamento del salario senza deduzione dei contributi non potranno in seguito più chiedere la riscossione degli stessi. Essi devono tuttavia poter verificare se si tratta di un salario netto o di un salario lordo. L’assenza di reazione da parte loro equivale a un accordo tacito.
Articolo 35 capoverso 4 (nuovo)
Nell’ambito della procedura di conteggio semplificata, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto. Rinunciando agli acconti, l’AVS accetta il versamento a posteriori dei contributi per permettere ai datori di lavoro di occuparsi delle dichiarazioni di salario e del pagamento dei contributi alla cassa di compensazione soltanto una volta all’anno. L’articolo 35 è adeguato di conseguenza e completato da un nuovo capoverso 4.