Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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B.

Commenti relativi alle modifiche dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Articolo 8bis

Conformemente al diritto vigente, le rimunerazioni di poco conto provenienti da attività accessorie inferiori a 2'000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione previo consenso del datore di lavoro e del lavoratore. Il Consiglio federale può ora stabilire che, su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano riscossi soltanto su richiesta degli assicurati. Dato che questa disposizione riguarda la riscossione dei contributi e non l’obbligo di contribuzione, l’articolo 8bis è stato abrogato per motivi di sistematica e sostituito dal nuovo articolo 34d.

Articolo 19

L’importo limite per l’esenzione dei redditi accessori di poco conto delle persone che esercitano un’attività indipendente è stato portato a 2100 franchi annui, adeguandolo a quello applicabile alle attività lucrative dipendenti (cfr. commento all’articolo 34d). Per il resto, l’articolo rimane immutato.

Articolo 34

Nel capitolo “Riscossione dei contributi” (art. 34 segg.), il Consiglio federale attua la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 LLN per quanto riguarda i contributi AVS. Se non esistono norme particolari sulla procedura semplificata, si applicano le disposizioni generali in materia di riscossione.

La procedura semplificata permette di ridurre al minimo l’onere amministrativo dei datori di lavoro e i contatti con le assicurazioni sociali. Pertanto i contribuiti vanno versati soltanto una volta all’anno. Il periodo di pagamento per la procedura semplificata è quindi fissato a un anno (cpv. 1 lettera c). Per motivi di sistematica, il capoverso 2 è stato riformulato di conseguenza.

Nell’ambito della procedura semplificata, i datori di lavoro non pagano alcun contributo d’acconto (cfr. commento all’articolo 35), ma versano direttamente il contributo annuo dovuto. Considerate le circostanze, il termine di pagamento generale che impone il versamento dei contributi entro dieci giorni dalla fine del mese (in caso di pagamento annuo entro il 10 gennaio; cfr. art. 34 cpv. 3, primo periodo) non può essere ragionevolmente preteso. Conformemente al capoverso 3, in caso di procedura semplificata i contributi vanno pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione.

Articolo 34d (nuovo)

Secondo quanto previsto al capoverso 1 del nuovo articolo 34d, per i salari determinanti che non superano 2'100 franchi per anno civile i datori di lavoro devono riscuotere i contributi soltanto su richiesta dei lavoratori. Con questa disposizione il