Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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Articolo 41bis capoverso 1 lettere c e d

Ai datori di lavoro che versano i loro contributi secondo la procedura semplificata si applica un termine di pagamento di 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione (cfr. commento all’articolo 34). La lettera c tiene conto di questo nuovo termine di pagamento. Se i contributi non pervengono alla cassa di compensazione entro tale termine, i datori di lavoro dovranno pagare gli interessi di mora a partire dalla data di fatturazione. In caso di ritardo nella presentazione del conteggio, essi dovranno versare interessi di mora, oltre che sui contributi da compensare, anche sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata. La lettera d è completata di conseguenza.

Articolo 206

La LLN introduce, nel caso in cui il datore di lavoro sia condannato secondo gli articoli 87 e 88 LAVS, la riscossione di un supplemento del 50 – 100 per cento sui contributi dovuti (art. 14bis LAVS). Avvalendosi della competenza conferitagli in virtù del capoverso 3 dell’articolo 14bis, il Consiglio federale fissa a un quinto, all’articolo 206, la percentuale che le casse di compensazione sono autorizzate a trattenere per coprire le spese di amministrazione, analogamente al provento degli interessi di mora. Il titolo dell’articolo è modificato di conseguenza.

Articolo 211ter (nuovo)

Questa nuova disposizione permette il finanziamento delle spese legate all’introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. La menzione di un possibile finanziamento diverso da quello indicato all’articolo 69 LAVS è necessaria dato che questa disposizione autorizza una graduazione dei contribuiti alle spese amministrative unicamente in funzione delle capacità finanziarie e non in funzione delle spese amministrative causate dal datore di lavoro. Una parte delle spese supplementari potrà quindi essere trasferita alle persone che beneficeranno della procedura semplificata. Conformemente all’articolo 157 OAVS, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione ammontano al 3% dei contributi. Il sussidio forfetario copre al massimo le spese che superano tale limite.

Affinché la procedura proposta non perda la sua attrattiva a causa delle spese amministrative troppo elevate, il fondo di compensazione dell’AVS dovrebbe assumersi le spese legate all’introduzione della procedura da parte delle casse di compensazione nonché i sussidi necessari alla sua esecuzione.