Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine
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Articolo 9 Protezione dei dati
All’articolo 17 capoverso 3 della legge, il legislatore delega al Consiglio federale la competenza di stabilire le categorie di dati personali e i diritti di accesso come pure le misure di protezione tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato di dati. L’ordinanza si prefigge inoltre di disciplinare la durata di conservazione dei dati, la loro anonimizzazione e distruzione.
Il capoverso 1 introduce una disposizione generale e stabilisce che, nell’ambito delle loro competenze legali, le autorità cantonali e gli organi cantonali di controllo possono elaborare i dati personali necessari alla lotta contro il lavoro nero. L’ordinanza riprende quanto enunciato all’articolo 17 capoversi 1 e 2 della legge, stabilendo che l’organo cantonale di controllo e le autorità cantonali sono autorizzati a consultare tali dati, a registrarli, a modificarli e a cancellarli.
Le autorità cantonali e gli organi di controllo sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi elaborati e sono pertanto tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato (cpv. 2).
La durata di conservazione dei dati è disciplinata al capoverso 3. Il membri del gruppo di esperti hanno convenuto all’unanimità che una durata di conservazione dei dati di cinque anni è in linea di massima sufficiente. Se nei confronti di un datore di lavoro è stata presa una sanzione, i dati che lo riguardano verranno distrutti soltanto allo scadere della sanzione. I membri del gruppo di lavoro hanno pensato in particolare alla sanzione che consiste nell’escludere il datore di lavoro dagli appalti pubblici per cinque anni. Dal momento in cui i risultati dei controlli sono introdotti nella banca dati a quello in cui il datore di lavoro è escluso dagli appalti pubblici può trascorrere un determinato periodo di tempo. Dato che il datore di lavoro escluso dagli appalti pubblici può far ricorso contro la sanzione, i dati che lo riguardano dovrebbero essere consultabili durante l’intero periodo di esclusione, ossia per cinque anni nel caso fittizio evocato. Sono fatte salve disposizioni più severe in materia di conservazione dei dati previste da altre legislazioni.
Le disposizioni relative al diritto in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’esecuzione della LLN non si applicano soltanto agli organi cantonali e alle autorità cantonali, bensì anche ai terzi cui sono state delegate attività di controllo. (cpv. 4).