Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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disposizioni in materia fiscale applicabili alla procedura ordinaria. L’esecuzione spetta alle autorità fiscali.

Articolo 17d

Il datore di lavoro è soltanto il debitore della prestazione imponibile e non il contribuente. Il contribuente è il lavoratore. Quest’ultimo è tenuto a pagare le imposte al proprio domicilio fiscale. Le imposte incassate devono pertanto essere versate all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del contribuente. Ciò presuppone tuttavia che la cassa di compensazione AVS conosca il suo luogo di domicilio.

Articolo 17e

Conformemente al nuovo articolo 37a capoverso 5 LIFD, inserito nella LIFD in seguito alla LLN, il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 88 capoverso 4 LIFD è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS. Dato che la procedura di conteggio semplificata e la riscossione dell’imposta competono ormai alle casse di compensazione AVS, queste ultime si vedono attribuire una nuova attività che esula dai loro compiti legali. Le casse di compensazione devono creare le condizioni per poter eseguire la nuova mansione. La provvigione di riscossione è pertanto fissata a un importo leggermente più elevato. La provvigione di riscossione proposta del 10 percento per le casse di compensazione AVS è molto più alta di quella per i datori di lavoro nella procedura d’imposizione alla fonte, che può ammontare tra il due percento al minimo e il quattro percento al massimo (art. 13 OIFo; RS 642.118.2).