Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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Essendo il testo di legge assai conciso, ci si poteva aspettare l’introduzione di numerose e dettagliate disposizioni d’esecuzione. Il gruppo di esperti è tuttavia riuscito, grazie alla collaborazione costruttiva in cui si sono svolti i lavori, a presentare un progetto di ordinanza breve che disciplini tutte le questioni importanti.

II. Presentazione del progetto posto in consultazione

Il progetto è strutturato in due parti. La prima parte è incentrata sulle disposizioni d’esecuzione della LLN. La seconda riguarda le modifiche di altre ordinanze, ossia dell’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo), dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e dell’ordinanza del 20 dicembre 19823 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

L’articolo 1 del progetto di ordinanza è dedicato alla procedura di conteggio semplificata. La LLN prevede, a titolo di incentivazione, agevolazioni amministrative in materia fiscale e di assicurazioni sociali. Le modalità di conteggio specifiche alle imposte o alle assicurazioni sociali sono disciplinate nell’OIFo, nell’OAVS e nell’OAINF.

Un altro elemento importante è l’introduzione di un organo cantonale di controllo (art. 2). Con la creazione di questo organo ci si prefigge di risolvere i problemi d’esecuzione menzionati in precedenza, in particolare la dispersione delle risorse e la mancanza di coordinamento. Si tratta di istituire a livello cantonale organi di controllo incaricati della sorveglianza e del coordinamento, sostituendo le varie istanze esistenti, che effettuano controlli ognuno per conto proprio o non ne effettuano affatto per mancanza di risorse. I Cantoni saranno liberi di decidere se affidare l’esecuzione della legge contro il lavoro nero a un servizio statale, a una Commissione tripartita come nel caso della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera, a una Commissione quadripartita oppure se delegare attività di controllo a terzi (art. 3). È tuttavia previsto espressamente che l’organo di controllo coordini la sua attività con quella di altre istanze del mercato del lavoro, in particolare gli organi esecutivi della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera. Il progetto descrive altresì la competenza in materia di controllo di tali organi (art. 4).

L’obbligo per le varie autorità di scambiarsi informazioni è stato introdotto per migliorare il coordinamento e garantire un’esecuzione più efficace. La legge disciplina in modo esaustivo tale questione all’articolo 12. Nel presente progetto di ordinanza si trattava in particolare di fissare l’importo minimo per il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente, a partire dal quale le autorità fiscali cantonali saranno tenute ad avvisare le casse di compensazione secondo l’articolo 12 capoverso 1 della legge (art. 5).

I datori di lavoro o i lavoratori indipendenti controllati che hanno violato i loro obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6 della legge devono versare un emolumento. L’importo degli emolumenti è fissato nel progetto di ordinanza (art. 7). Le spese dei controlli sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei

1 RS 642.118.2

2 RS 831.101

3 RS 832.202