Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine

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Cantoni, conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge. Il progetto disciplina, all’articolo 8, le modalità di finanziamento, specificando il fatto che verranno assunte dalla Confederazione unicamente le spese di controllo non coperte con gli emolumenti né compensate dalle multe.

L’articolo 9 del progetto di ordinanza disciplina le questioni relative alla protezione dei dati. Era necessario definire le categorie di dati personali che potranno essere trattati e i diritti di accesso. Il progetto prevede per i Cantoni l’obbligo di adottare misure organizzative e tecniche per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato. Inoltre, disciplina la durata di conservazione dei dati, l’anonimizzazione e la loro distruzione. Le disposizioni sulla protezione dei dati in senso lato comprendono anche le disposizioni d’esecuzione concernenti la lista dei datori di lavoro sanzionati, che deve essere resa accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo.

Non è necessario adottare ulteriori disposizioni di esecuzione in quanto la legge disciplina già in maniera sufficiente i processi interessati, in particolare lo scambio di informazioni tra le varie autorità.

III. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 Procedura di conteggio semplificata

La procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN intende incentivare i datori di lavoro facilitando l’iter amministrativo in materia di annuncio delle persone assunte e di versamento dei contributi sociali. Essa permette ai datori di lavoro di annunciare in un colpo solo il proprio personale all’AVS, all’AI, all’IPG, all’AD, alla cassa per gli assegni familiari nell’agricoltura e all’assicurazione contro gli infortuni nonché di intraprendere le procedure necessarie per il pagamento dell’imposta alla fonte, introdotta dalla LLN.La competenza territoriale e quella in merito delle casse di compensazione AVS per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata sono disciplinate dall’articolo 64 LAVS. Le modifiche settoriali sono state integrate nelle ordinanze relative alle leggi specifiche (OIFo, OAVS, OAINF). L’OLN contiene unicamente le disposizioni che disciplinano la procedura in quanto tale.

Se il datore di lavoro opta per la procedura semplificata, egli deve detrarre mensilmente dal salario i contributi e l’imposta. Egli sottostà inoltre a prescrizioni procedurali specifiche. Ad esempio, non deve versare contributi d’acconto. È quindi importante che comunichi la sua scelta alla cassa di compensazione all’inizio del rapporto di lavoro (cpv. 1). La procedura di conteggio è concepita su un periodo di un anno intero. Il ricorso a tale procedura implica che il datore di lavoro si attenga a tale scelta per l’intero anno civile. Di conseguenza, il passaggio alla procedura di conteggio semplificata o viceversa deve avvenire all’inizio dell’anno civile (cpv. 2). La procedura semplificata introduce per il datore di lavoro agevolazioni amministrative. Egli è tenuto, in cambio, a rispettare i suoi obblighi in materia di collaborazione e di pagamento. In caso contrario, deve ritornare alla procedura ordinaria, in particolare per quanto riguarda le misure di incasso e di imposizione fiscale. Se il datore di lavoro viola i suoi obblighi di pagamento e di collaborazione, le autorità devono pertanto imporgli la procedura ordinaria (cpv. 3).