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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine

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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

Art. 27 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

1 Gli organismi di autodisciplina possono trasmettere all'autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti. L'autorità di controllo e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche possono trasmettere agli organismi di autodisciplina tutte le informazioni e i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'autorità di controllo:

a. le dimissioni valide di membri;

b. le decisioni di diniego di affiliazione passate in giudicato;

c. le decisioni di esclusione passate in giudicato;

d. l'apertura di procedimenti sanzionatori che potrebbero concludersi con l'esclusione;

e. le decisioni sanzionatorie concernenti violazioni degli articoli 3-10.

3 Gli organismi di autodisciplina trasmettono senza indugio all'autorità di controllo la motivazione delle decisioni di esclusione.

4 Almeno una volta all'anno, gli organismi di autodisciplina riferiscono all'autorità di controllo sull'attività svolta nell'ambito della presente legge e le trasmettono una lista delle decisioni sanzionatorie passate in giudicato nel periodo in rassegna.

5 Gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

a. siano in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 o 305bis CP;

b. provengano da un crimine;

c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP).

6 Gli organismi di autodisciplina sottostanno all'obbligo di cui al capoverso 5 soltanto per quanto l'intermediario finanziario ad essi affiliato non abbia già effettuato la comunicazione.

Art. 28 cpv. 1

1 Qualora un organismo di autodisciplina non adempia più le condizioni per il riconoscimento o violi i suoi obblighi legali, l'autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. Può segnatamente revocare il riconoscimento all'organismo di autodisciplina. Siffatto provvedimento dev'essere preliminarmente comminato.

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità

Art. 29a Autorità penali (nuovo)