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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
5. Legge federale del 10 ottobre 199716 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario
Titolo
Legge federale concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro
Art. 1
La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP) e la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies CP, nonché la diligenza richiesta a tal fine nelle operazioni finanziarie e in determinate attività commerciali.
Art. 2 cpv. 1 e 3 lett. b-f, i e j
1 La presente legge si applica:
a. agli intermediari finanziari;
b. alle persone attive nel commercio di opere d'arte, di metalli preziosi o di pietre preziose oppure in quello di immobili, se praticano tale commercio per mestiere per conto proprio o per conto di terzi prendendo in consegna a tal fine ingenti quantità di denaro contante.
3 Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, segnatamente:
1. emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio,
2. ricevono pagamenti per conto di un mandante e trasmettono questo denaro a un beneficiario secondo le istruzioni del mandante, oppure
3. effettuano ordini di pagamento per terzi in base a una procura bancaria;
c. esercitano le attività di cambio del denaro, di trasferimento di denaro e di valori come pure il trasporto di denaro e di valori;
d. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, divise e metalli preziosi bancari;
e. commerciano, per conto di terzi e per il tramite di una borsa, materie prime e loro derivati;
f. esercitano la gestione patrimoniale individuale o collettiva, in particolare le società di investimento che offrono o distribuiscono le proprie azioni;
g. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
16 RS 955.0