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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine

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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

Art. 161bis

Manipolazione dei 1. Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un corsi

valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto

diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure

effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo,

è punito con la detenzione o con la multa.8

2. Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.9

Art. 327 (nuovo)

Violazione È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o dell'obbligo di

dichiarare e per negligenza:

conservare le a. non dichiara alla società, oppure lo dichiara fornendo dati falsi, di azioni al portatore

detenere azioni al portatore e di controllare almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto (art. 702a cpv. 1 CO);

b. non conserva per dieci anni presso la sede della società i dati dichiarati (art. 702a cpv. 3 CO) e in tal modo rende difficile o impossibile l'identificazione degli azionisti dominanti.

3. Legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo

Art. 14 cpv. 4 (nuovo)

4 Se un atto di cui al capoverso 1 o 2 commesso nell'importazione,

nell'esportazione o nel transito di merci mira a conseguire notevoli

8All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002

7351) l'art. 161bis n. 1 CP avrà il tenore seguente:

1 Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare

trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

9 All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'art. 161bis n. 2 CP avrà il tenore seguente:

2 Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

10 RS 313.0