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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
Art. 161bis
Manipolazione dei 1. Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un corsi
valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto
diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure
effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo,
è punito con la detenzione o con la multa.8
2. Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.9
Art. 327 (nuovo)
Violazione È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o dell'obbligo di
dichiarare e per negligenza:
conservare le a. non dichiara alla società, oppure lo dichiara fornendo dati falsi, di azioni al portatore
detenere azioni al portatore e di controllare almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto (art. 702a cpv. 1 CO);
b. non conserva per dieci anni presso la sede della società i dati dichiarati (art. 702a cpv. 3 CO) e in tal modo rende difficile o impossibile l'identificazione degli azionisti dominanti.
3. Legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo
Art. 14 cpv. 4 (nuovo)
4 Se un atto di cui al capoverso 1 o 2 commesso nell'importazione,
nell'esportazione o nel transito di merci mira a conseguire notevoli
8All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002
7351) l'art. 161bis n. 1 CP avrà il tenore seguente:
1 Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare
trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
9 All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'art. 161bis n. 2 CP avrà il tenore seguente:
2 Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
10 RS 313.0