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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine

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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

Art. 161

Sfruttamento della 1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione,

conoscenza di fatti

confidenziali della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende,

in qualità di membro di un'autorità o di funzionario,

o in qualità di loro ausiliario,

ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di valori mobiliari trattati in una borsa svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo,

è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.6

2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione,

è punito con la detenzione o con la multa.7

3. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

4. I numeri 1-3 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna valori mobiliari di una società cooperativa o di una società straniera.

2 Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

6All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002

7351) l'art. 161 n. 1 CP avrà il tenore seguente:

1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende,

in qualità di membro di un'autorità o di funzionario,

o in qualità di loro ausiliario,

ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di valori mobiliari trattati in una borsa svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo,

è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

7All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002

7351) l'art. 161 n. 2 CP avrà il tenore seguente:

2 Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio

patrimoniale sfruttando questa informazione,

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.