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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) oppure servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260quinquies cpv. 1 CP).
Art. 7a Valori patrimoniali di esiguo valore
1 L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di esiguo valore e se la sua legalità è manifesta.
2 Le autorità di vigilanza (art. 16 e 17) e gli organismi di autodisciplina (art. 24) determinano per il loro ambito l'importo considerato di esiguo valore tenendo conto del pericolo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e se necessario lo adeguano.
Art. 8
Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
Art. 9 Obbligo di comunicazione
1 L'intermediario finanziario comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione) se:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari:
1. sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP,
2. provengono da un crimine,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP), oppure
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a.
Art. 10 cpv. 1 e 3
1 L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1.
3Abrogato