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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
Art. 32 cpv. 2 lett. a
2 L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:
a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo;
Art. 34 cpv. 1 e 4 (nuovi)
1 Gli intermediari finanziari e le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b della presente legge tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.
4 I dati devono essere distrutti dieci anni dopo l'avvenuta comunicazione.
Art. 35 cpv. 2-4 (nuovi)
2 Previa determinazione da parte del Consiglio federale dei diritti di accesso, i seguenti organismi e autorità possono avere accesso al Sistema di elaborazione di dati in materia di lotta contro il riciclaggio (GEWA) mediante una procedura di richiamo on-line:
a. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni cui per legge spetta il compito di lottare contro il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo;
b. il Servizio di Analisi e Prevenzione dell'Ufficio federale di polizia per l'adempimento dei compiti che gli spettano per legge nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, del crimine organizzato e del finanziamento del terrorismo.
3 Se la persona oggetto della ricerca di cui al capoverso 2 è registrata nel sistema GEWA, il servizio richiedente lo comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione.
4 Per adempiere i compiti loro spettanti per legge, le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l'autorità di controllo possono accedere mediante una procedura di richiamo on-line ai seguenti dati del sistema GEWA:
a. nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
b. data della comunicazione;
c. importo;
d. autorità di perseguimento penale a cui è stata sporta denuncia.
Art. 35a Accesso ai sistemi d'informazione
1 Per adempiere i compiti che gli spettano per legge, l'Ufficio di comunicazione può verificare mediante procedura di richiamo se la persona che gli è stata comunicata o denunciata è registrata in uno dei seguenti sistemi: