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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
guadagni, e se agisce in quanto associato di una banda intesa a perpetrare la truffa in materia di prestazioni o di tasse, il colpevole è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.11 Con la pena detentiva è cumulata una multa fino a un milione di franchi.12
Art. 17 n. 1
IV. Favoreggia- 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, mento sottrae una persona a atti di procedimento penale o alla esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con la detenzione o con la multa. La pena applicabile all'autore non può essere superata.13
4. Legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale
Art. 3 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)
3 (…) Si può tuttavia dar seguito:
a. a una domanda di assistenza secondo la parte terza della presente legge, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b. a una domanda di assistenza secondo tutte le parti della presente legge, se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia di tasse ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.
11All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002
7351) l'art. 14 cpv. 4 primo periodo DPA avrà il tenore seguente:
4 Se un atto di cui al capoverso 1 o 2 commesso nell'importazione, nell'esportazione o nel transito di merci mira a conseguire notevoli guadagni, e se agisce in quanto associato di una banda intesa a perpetrare la truffa in materia di prestazioni o di tasse, il colpevole è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. …
12All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002
7351) l'art. 14 cpv. 4, secondo periodo DPA avrà il tenore seguente:
4 … Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
13All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002
7351) l'art. 17 n. 1, primo periodo DPA avrà il tenore seguente:
1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona a atti di procedimento penale o alla esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena applicabile all'autore non può essere superata.
14RS 351.1
15RS 313.0