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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine

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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

1 Le autorità penali comunicano all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquiescapoverso 1, 305bis e 305ter CP e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere con le relative motivazioni.

2 Esse comunicano pure senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dall'Ufficio di comunicazione.

3 Possono fornire alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e all'autorità di controllo tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti.

4 Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o l'autorità di controllo coordinano eventuali interventi presso un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale e prima di trasmettere eventualmente le informazioni e i documenti ricevuti consultano le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 29b Ufficio di comunicazione (nuovo)

1 Non appena ha trasmesso una comunicazione alle autorità di perseguimento penale, l'Ufficio di comunicazione informa, affinché possano adempiere i compiti stabiliti dalla presente legge:

a. l'autorità di vigilanza competente designata da leggi specifiche, se si tratta di comunicazioni degli intermediari finanziari ad essa sottoposti;

b. l'autorità di controllo, se si tratta di comunicazioni degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

2 L'informazione si limita agli elementi seguenti:

a. nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;

b. data della comunicazione;

c. importo;

d. autorità di perseguimento penale a cui è stata sporta denuncia;

e. eventuali indizi della violazione di obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 31 cpv. 2 lett. c

2 Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, soltanto se dette autorità:

c. trasmettono queste informazioni ad autorità competenti e a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di controllo o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. Le informazioni non possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'autorità di controllo decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.