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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine

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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

Art. 10a Divieto di informare

1 Durante il blocco dei beni da lui disposto, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

2 Se non è in grado di bloccare i valori patrimoniali in questione, l'intermediario finanziario può informare l'intermediario finanziario competente per il blocco, sempre che questo sia soggetto alla presente legge.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

1 Chi effettua una comunicazione secondo l'articolo 9 e ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2 Tale esclusione di responsabilità penale e civile è applicabile anche agli intermediari finanziari in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP o in relazione al blocco dei beni di cui agli articoli 10 e 10a della presente legge.

Art. 18 lett. g ed h

1 L'autorità di controllo ha i seguenti compiti:

g. concretizza, per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, gli obblighi disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti;

h. determina in un'ordinanza cosa si debba intendere per attività esercitata per mestiere e per ingenti quantità di denaro contante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Art. 18a Registro pubblico

1 L'autorità di controllo tiene un registro pubblico degli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina o che hanno ottenuto un'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo.

2 Il registro contiene i nomi e gli indirizzi degli intermediari finanziari e dell'istanza di vigilanza competente.

3 L'autorità di controllo deve rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui al capoverso 2.

Art. 19 cpv. 2 (nuovo)

2Qualora vi siano indizi oppure se le iscrizioni nel registro di commercio, le attività o la pubblicità lascino supporre che un'impresa o una persona possa eventualmente esercitare un'attività assoggettata secondo l'articolo 2 capoverso 3 della presente legge, l'autorità di controllo può esigere anche da quest'impresa o persona e dai loro organi di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei