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Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 14 pagine
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Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU
Art. 700 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)
2 … Se del caso, si menziona inoltre l'obbligo di dichiarare le azioni al portatore e le condizioni applicabili.
Art. 702 Titolo marginale
1. Accertamento
dei diritti di voto e
processo verbale
Art. 702a (nuovo)
2. Obbligo di di-1 Il titolare di azioni al portatore che intende partecipare all'assemblea chiarare le azioni al
portatore generale, personalmente o per il tramite del suo rappresentante, e che
direttamente, indirettamente o di concerto con terzi controlla almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto, deve comunicare per scritto alla società al più tardi in occasione della sua partecipazione all'assemblea generale, i dati seguenti:
1. il suo nome e il suo indirizzo;
2. il numero totale dei diritti di voto connessi alle azioni nominative e alle azioni al portatore che controlla;
3. il tipo d'intesa concertata e i nomi e gli indirizzi delle persone che vi partecipano;
4. il nome e l'indirizzo del suo rappresentante all'assemblea generale.
2 Il titolare di azioni al portatore soggetto all'obbligo di dichiarazione o il suo rappresentante devono provare la loro identità all'assemblea generale mediante un documento ufficiale.
3 Il consiglio d'amministrazione conserva per dieci anni presso la sede della società i dati dichiarati.
Art. 704a (nuovo)
La deliberazione dell'assemblea generale di convertire azioni al portatore nella forma nominativa può essere presa a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. Lo statuto non deve rendere più difficile tale conversione.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.