Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 26 pagine

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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

nere un registro simile. L'USF, per contro, non solleva obiezioni contro la presente disposizione nemmeno dal punto di vista del suo OAD.

4.6.9 Obbligo di informazione degli organi di revisione nei confronti dell'Autorità di controllo

Il Forum OAD-LRD respinge l'obbligo di informazione degli organi di revisione secondo l'articolo 19 capoverso 2 AP LRD perché questi ultimi sono sottoposti a un segreto d'ufficio legale e necessitano del rapporto di fiducia intatto con l'impresa oggetto della revisione. Inoltre la protezione giuridica degli intermediari finanziari interessati non è regolamentata. L'ARIF ritiene che l'obbligo di informazione sia esagerato, dato che le società di revisione non possono influire e non hanno obblighi nei confronti delle società riguardo alla loro attività. Il Canton Glarona osserva che secondo gli avamprogetti del nuovo diritto in materia di società anonime l'organo di revisione è necessario "unicamente" in caso di imprese di grosse dimensioni e/o con importanti cifre d'affari; per questa disposizione è inoltre stata sollevata la questione di quali informazioni debba possedere un organo di revisione. Stabilendo l'obbligo di informazione si sposta il problema dal lato statale a quello privato senza però risolverlo.

L'USF, per contro, accoglie la nuova disposizione che crea la base legale per eliminare eventuali disuguaglianze di diritto relative all'obbligo di assoggettamento. Il Canton Zurigo propone di non richiedere soltanto "indizi" affinché sussista l'obbligo di informazione, ma che vi debbano essere "indizi concreti". Esso propone inoltre di introdurre misure coercitive in caso di non rispetto dell'obbligo, oppure di completarlo in maniera adeguata con la disposizione penale dell'articolo 292 CP.

4.6.10 Scioglimento / radiazione dal registro di commercio

La disposizione modificata dell'articolo 20 capoverso 2 AP LRD è accolta dalle cerchie bancarie. Gli OAD in parte la respingono e in parte hanno proposto di ancorare nella legge anche l'ingiunzione di misure più miti (Federazione degli avvocati zurighesi, Canton Zurigo e anche SVUE).

4.6.11 Obbligo di denuncia

L'ARIF teme che vi siano difficoltà di coordinamento tra l'Autorità di controllo, gli OAD e gli intermediari finanziari in merito alla comunicazione secondo l'articolo 21 capoverso 2 AP LRD. L'obbligo di effettuare questa comunicazione dovrebbe essere applicato soltanto agli intermediari finanziari.

4.6.12 Scambio di informazioni OAD - Autorità di controllo

La disposizione dell'articolo 27 AP LRD relativa allo scambio di informazioni tra gli OAD e l'Autorità di controllo ha provocato, in particolare tra gli OAD, numerose suggestioni e diverse proposte sull'ampliamento della formulazione potestativa in un obbligo (ad es. ARIF in merito al cpv. 1), su nuove formulazioni, completamenti oppure stralci di singole lettere dal capoverso 2 oppure sullo stralcio dell'intero articolo.