Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 26 pagine
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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________
so di imprese quotate in borsa, le disposizioni in materia di trasparenza non sono necessarie; le raccomandazioni del GAFI sarebbero già soddisfatte. Il Canton Berna chiede se la differenza con le società quotate in borsa, presso le quali azionisti e gruppi di azionisti sono sottoposti all'obbligo di comunicazione a partire già da una quota dei diritti di voto del 5 per cento, sia veramente giustificata sul piano oggettivo e propone un'unificazione delle premesse per obblighi di comunicazione materialmente simili.
L'USBR ritiene che per l'identificazione debbano essere utilizzati concetti uniformi; mentre nell'articolo 702a capoverso 2 E CO è richiesto un "documento ufficiale", nell'articolo 3 capoverso 1 LRD è richiesto un "documento probante" e nella CDB al numero marginale 9 un "documento di legittimazione con fotografia". Il Canton Lucerna propone in particolare la creazione di un servizio pubblico al quale devono essere comunicate le partecipazioni maggioritarie e l'inasprimento della disposizione penale dell'articolo 327 AP CP.
economiesuisse, UDC, PLS e similmente anche la SVIG non ritengono necessaria una modifica di legge in quanto le azioni al portatore non dovrebbero essere trattate in misura più severa di quelle nominative. Il Forum OAD-LRD, il VQF e la SVIG respingono le nuove disposizioni in materia di trasparenza. L'Associazione delle Banche Cantonali respinge la disposizione perché è legata a grossi oneri per le società. Secondo ASB le azioni depositate presso gli intermediari finanziari comporterebbero maggiori controlli della società, cosa non necessaria. La SVUE, la SAV e la Federazione degli avvocati zurighesi respingono le disposizioni perché contraddicono la natura della "Société Anonyme". La soglia del 10 per cento è inoltre troppo bassa e può essere elusa mediante trust intermediari o fiduciari. Secondo l'ASG per società quotate o non quotate che operano in maniera commerciale ed emettono azioni al portatore, le prescrizioni non hanno senso, poiché non vi è un rischio riconoscibile. Inoltre, per quanto concerne la trasformazione semplificata di azioni al portatore in azioni nominative non si dovrebbe interferire con il diritto societario vigente. Il Canton Basilea Campagna si esprime in maniera simile, criticando il promovimento unilaterale della trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative perché distorce la scelta tra azioni al portatore e azioni nominative. Inoltre, non sarebbe più possibile il tacito ampliamento di una partecipazione maggioritaria. L'USAM vuole stralciare le disposizioni; non è chiaro se l'azionista sa se deve comunicare la partecipazione o meno. Inoltre la disposizione penale è troppo severa. La SVIG critica l'inclusione della negligenza nella fattispecie penale per la violazione dell'obbligo di dichiarare di cui all'articolo 327 AP CP. Ciò porterebbe alla criminalizzazione di cerchie innocenti. Secondo il Canton Glarona occorre far sì che la sanzione dell'articolo 327 AP CP non venga legata a sanzioni civili neanche in futuro, altrimenti lo svolgimento di assemblee generali sarebbe accompagnato da molte incertezze del diritto.