Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 26 pagine

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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

contro, altri partecipanti alla consultazione ritengono che le proposte del Consiglio federale non siano abbastanza ampie e chiedono di sottomettere al regime altre attività commerciali con beni di lusso, oppure sostengono che vi è un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli intermediari finanziari, integralmente soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro.

Le modifiche supplementari nella terza parte del progetto di legge sul riciclaggio di denaro, introdotte non soltanto al fine di applicare le rivedute raccomandazioni del GAFI, bensì anche in funzione delle esperienze acquisite con la legge sul riciclaggio di denaro, vengono accolte puntualmente (clausola bagatella), in parte però anche criticate come nel caso del rafforzamento dello scambio d'informazioni tra autorità.

Le nuove prescrizioni di trasparenza in caso di azioni al portatore - nella quarte parte del progetto - sono accolte favorevolmente da Industrieholding. Altri partecipanti alla consultazione ne criticano la scarsa utilità in rapporto ai costi e la severità delle pene, dato che è sanzionata anche la violazione per negligenza della corrispondente disposizione.

4 Analisi della consultazione per singoli temi

4.1 Istituzione di un gruppo di esperti / discussione politica con le branche

In particolare le cerchie bancarie propongono di rielaborare il progetto con l'istituzione di una commissione di esperti composta da rappresentanti della CFB e periti esterni. Il PLR chiede che, una volta fatto il punto della situazione sulla lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera e in altre piazze finanziarie importanti, sia analizzata la necessità di agire in Svizzera e, in seguito, si discuta a livello politico, insieme ai settori coinvolti e tenendo conto dei rischi di mercato, in merito al senso e allo scopo della regolamentazione della piazza finanziaria svizzera.

4.2 Estensione della legge sul riciclaggio di denaro al finanziamento del terrorismo

Diversi partecipanti alla consultazione approvano l'estensione della legge sul riciclaggio di denaro al finanziamento del terrorismo (SVUE, USF) o sostengono che non è opportuno che la Svizzera resti in disparte (economiesuisse). Tuttavia, si sottolinea come nella legge sul riciclaggio di denaro manchi una definizione del finanziamento del terrorismo e si evidenziano le difficoltà per l'intermediario finanziario di riconoscere il finanziamento del terrorismo. Il rischio personale dell'intermediario finanziario comunicante giustifica l'istituzione di un dispositivo a tutela dell'intermediario finanziario (protezione dei testimoni, anonimizzazione delle comunicazioni).

Il VQF rileva come tutti gli obblighi di diligenza contenuti nella LRD si riferiscano giustamente al passato o, al massimo, al presente. Non vi è invece alcun obbligo di diligenza mi-