Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie : accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi dei clienti di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione.12
2 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire queste prestazioni durante tutta la durata della concessione.
3 L’Ufficio federale determina i dati tecnici applicabili alle prestazioni del servizio universale. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.13
Art. 1614 Collegamento
1 Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete.
2 All’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:
a. un punto terminale di rete fisso che permette la trasmissione di dati su banda stretta, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
b. un punto terminale di rete fisso che permette la trasmissione di dati su banda stretta, compresi due canali vocali, tre numeri telefonici e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga. La portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione di questo tipo oppure se il mercato offre un’alternativa a un prezzo ragionevole.
3 L’Ufficio federale determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.
Art. 17 Punto d’entrata nell’edificio
1 Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di telecomunicazione necessari a fornire le relative prestazioni fino al punto d’entrata nell’edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.
12 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.
13 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.
14 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.