Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 28 pagine

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• Secondo il PLS una riduzione dell’aliquota è necessaria, ma in compenso bisogna valutare le aspet-

tative di rendimento tenendo conto della possibilità di investire in azioni una quota importante del patrimonio. Swiss Banking, pur ritenendo adeguata e oggettivamente comprensibile la moderata riduzione dell’aliquota, giudica che il rapporto, esprimendo forti riserve sui rischi, abbia di fatto sorvolato sui possibili elevati rendimenti di altre forme d’investimento. Ciononostante il reddito di capitale gioca un ruolo importante quale “terzo contribuente”.

• Secondo USC e USDCR, il senso dell’aliquota minima di conversione va preso alla lettera: se la

situazione dell’istituto di previdenza lo consente, essa deve essere ritoccata verso l’alto. Per VVP l’istituto di previdenza può applicare un’aliquota più elevata.

• Per la Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni, l’aliquota di conversione proposta

nell’avamprogetto corrisponde a quella da lei indicata nella sua presa di posizione del 6.1.2005.

I Cantoni contrari alla riduzione dell’aliquota di conversione adducono i seguenti motivi:

• Una riduzione pare prematura a GL, mentre ZG la giudica addirittura precipitosa. TI e JU deplora-

no l’atteggiamento pessimista. Secondo VD la crisi borsistici nel periodo 2001-2003 ha spinto a trarre conclusioni troppo affrettate ed eccessivamente caute. BE ritiene che manchino i presupposti per procedere ad una nuova riduzione, dal momento che non è nemmeno scaduto il termine transitorio appena iniziato con l’entrata in vigore della 1a revisione della LPP.

• GL critica il fatto che questa riduzione vanificherebbe la riduzione dell’aliquota di conversione

appena decisa nel quadro della 1a revisione della LPP, che è stata volutamente mantenuta entro certi limiti per (buone) ragioni di politica sociale. Qualora si rinunciasse a misure

d’accompagnamento, si aggirerebbe inoltre l’obiettivo di politica sociale d’importanza fondamentale in occasione della prima revisione. Un tale modo di procedere sarebbe incomprensibile per gli assicurati e le società non assicurative e minerebbe la fiducia nel Governo e nel Parlamento, per non parlare poi della perdita di credibilità e di fiducia nell’istituzione del 2° pilastro.

• BE ritiene che si debba preservare la fiducia dei pensionati, ma che anche gli assicurati debbano

poter fare affidamento sulle prestazioni. Un’aliquota di conversione stabile è molto importante per pianificare la propria vita.

• VS teme che un nuovo adeguamento dell’aliquota dopo così poco tempo potrebbe riaccendere una

polemica come è successo nel 2004 con la riduzione operata dagli assicuratori vita.

• Secondo BE, FR e VS, una determinazione del tasso d’interesse tecnico unicamente in base al ren-

dimento delle obbligazioni della Confederazione della durata di dieci anni non corrisponde né alla pratica né alla disposizione legale che prescrive una ripartizione appropriata dei rischi dell’investimento patrimoniale. ZG ritiene che venga data troppa importanza alle categorie

d’investimento a basso rendimento e che non si tenga abbastanza conto delle possibilità

d’investimento geografiche. Fra il 1985 e il 2003 – solo un lasso di tempo tale può essere considerato un giusto periodo di osservazione – un portafoglio composto per il 25 per cento di azioni e per il 75 per cento di obbligazioni ha reso mediamente il 6,25 per cento all’anno (Indice LPP 93 Pictet), con il 10,2 per cento imputabile alle azioni e il 4,9 per cento alle obbligazioni (ZG e VD). Le tabelle di mortalità si fonderebbero su ipotesi troppo euforiche circa la longevità.

• All’ora attuale un’aliquota di conversione del 6,8 per cento è ancora oggettivamente corretta. Per

ZG, si potrebbe eventualmente pensare ad un’aliquota del 6,65 per cento nel quadro della prossima revisione della LPP. In virtù della LPP 2005 e di un tasso d’interesse tecnico del 4 per cento, nel 2005 risulterebbe un’aliquota di conversione del 6,9 per cento e nel 2015 una del 6,7. Una riduzione affrettata sarebbe quindi inopportuna.

• Considerato che la fase di risparmio dura 40 anni e quella di decapitalizzazione 20 anni, la recente

fase caratterizzata da interessi modesti e da perdite in borsa è troppo breve per giustificare una rivalutazione della situazione. ZG rimanda ai principi della prudenza e della lungimiranza.

• In periodi di rendimenti elevati l’aliquota di conversione non è stata giustamente ritoccata verso

l’alto. La determinazione dell’aliquota di conversione richiede sempre un periodo di osservazione piuttosto lungo, il che permette di compensare momentanee fluttuazioni (GL).

• La riduzione dell’aliquota di conversione si applica solo al regime obbligatorio LPP. Ne subirebbe-

ro dunque le conseguenze innanzitutto i lavoratori che percepiscono salari medio-bassi.(GL).