Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 28 pagine

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Varianti

1 AR 6,4% entro il 2009

TG 6,4% entro il 2014

AG (*) Cambio di sistema: decide

l’istituto di previdenza,

ev. tabella in base alle classi d’età Totale Cantoni3

5 Pro Senectute 6,4% entro il 20142

FSIH nessuna opinione 6 Conferenza delle casse di compensazione Nessun parere espresso2

SAV Nettamente inferiore al 6,4% 7 ASA 6,0% entro il 20112

Innovation (*) Cambio di sistema: decide

l’istituto di previdenza,

ev. tabella in base alle classi

d’età

9 Centre Patronal 6,6% nel 20132

jfs 6,0%

Totale altri partecipanti 8

Totale varianti 11

Cfr. Allegato 1 con la carta geografica

(*) Secondo AG e Innovation la determinazione dell’aliquota di conversione andrebbe rimessa agli istituti di previdenza ed eventualmente l’aliquota di conversione dovrebbe essere fissata singolarmente per ciascuna classe d’età. Questo richiederebbe una tabella delle aliquote di conversione in funzione dell’anno di nascita che tenga conto sin d’ora del futuro aumento dell’aspettativa di vita. In questo contesto non sarebbe inopportuno lasciare invariato il tasso d’interesse tecnico al 4 per cento.

I Cantoni favorevoli giustificano la loro approvazione nel modo seguente:

• l’aliquota di conversione del 6,8 per cento presuppone un tasso d’interesse tecnico del 4 per cento,

ma di fatto un’aspettativa di rendimento del 4,5 per cento (AI). UR ritiene troppo elevato questo tasso..

• Da alcune analisi economico-finanziarie emergerebbe che anche nei prossimi anni si prevedono un

tasso d’inflazione relativamente basso e interessi nominali altrettanto contenuti (SO, BS).

• SO, BS, AI e SG (come pure la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP) ritengono che

l’aliquota di conversione non dovrebbe essere determinata in modo tale che la sua entità sia a mala pena giustificabile sulla base delle probabilità di morte e delle previsioni relative ai tassi. In tal caso si accumulerebbero riserve eccessive a discapito dei beneficiari delle prestazioni. L’aliquota dovrebbe invece essere determinata in modo tale da poter essere conseguita senza grandi rischi (principio di prudenza).

• BL considera realistici il tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento (nel 2011) su cui si fonda

l’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento come pure l’aspettativa di rendita del 3,85 per cento basata su una contenuta quota di azioni e immobili.

• LU, NW, SO, SH, AI, SG e GR (come pure la Conferenza delle autorità di vigilanza LPP) sottoline-

ano che con l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione, dovuto alle minori aspettative di rendimento, si impedirebbe che in futuro gli istituti di previdenza siano costretti a versare rendite non sufficientemente finanziate e si eviterebbe di mettere in pericolo la stabilità finanziaria della previdenza professionale. Questi partecipanti sono favorevoli all’intervento perché con ogni probabilità grazie ad esso né gli assicurati attuali né quelli futuri sarebbero costretti a versare contributi di risanamento per colmare eventuali buchi finanziari.