Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 28 pagine
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anni le casse pensioni hanno sempre conseguito un rendimento superiore al 4 per cento. Una minoranza è invece contraria, proprio per questa ragione, ad un’ulteriore (prematura) riduzione dell’aliquota.
Secondo USAM e USF l’aliquota di conversione è un valore puramente tecnico e non politico ed è quindi stato un grave errore introdurla nella legge nel quadro della 1a revisione della LPP. La competenza per la sua determinazione dovrebbe essere nuovamente attribuita al Consiglio federale (questo parere è condiviso anche dalla Conferenza delle autorità di vigilanza). A lungo termine è inoltre ritenuto inevitabile un innalzamento generale dell’età di pensionamento. L’applicazione di due aliquote di conversione differenti, introdotta con il cosiddetto “Modello Winterthur”, ha notevolmente irritato molti lavoratori del settore delle arti e mestieri. La riduzione dell’aliquota ordinaria dovrebbe offrire un margine di manovra sufficiente per permettere agli assicuratori sulla vita di riavvicinare l’aliquota applicata nel regime sovraobbligatorio a quella del regime obbligatorio o di rinunciare del tutto all’applicazione di due aliquote differenti. Dall’UFAS ci si attende che faccia uso delle possibilità d’intervento a sua disposizione per apportare i correttivi necessari in quest’ambito.
Secondo l’Unione svizzera degli imprenditori, che è per principio favorevole all’avamprogetto, la riduzione dell’aliquota al 6,4 per cento si basa su una previsione assai prudente. Questo ha indotto un’importante organizzazione membro a respingere la riduzione, ritenuta troppo pessimista e inutile. L’aliquota minima di conversione fissa la rendita LPP a lunghissimo termine e oltretutto solo nominalmente. Sul lungo periodo è pertanto ritenuta necessaria una certa protezione dall’inflazione.
Nell’avamprogetto andrebbe menzionata anche una partecipazione alle eccedenze. Un’aliquota di conversione calcolata in modo corretto dovrebbe essere applicabile anche al regime sovraobbligatorio. Per ragioni pratiche, l’Unione svizzera degli imprenditori ritiene che l’adeguamento dell’aliquota sia importante per gli istituti di previdenza con prestazioni LPP integrate.
I sindacati (USS e Travail.Suisse) mettono l’accento sul fatto che nessuno obbliga le compagnie assicurative ad operare nel settore della previdenza professionale e che per determinare l’aliquota di conversione dovrebbero essere ammesse unicamente le basi di calcolo delle casse pensioni. Travail.Suisse approva la constatazione del rapporto secondo cui l’aumento della speranza di vita è già stato preso in debita considerazione con la riduzione dell’aliquota minima di conversione decisa nel quadro della 1a revisione della LPP.
Per la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze l’avamprogetto è urgente perché altrimenti il finanziamento del 2° pilastro perderebbe il suo equilibrio.
La Conferenza fiscale svizzera è un po’ preoccupata dalla prevista riduzione del periodo di transizione, soprattutto qualora inducesse gli assicurati ad optare in maggior numero per una liquidazione in capitale. Il sistema di tassazione delle rendite è infatti molto più conforme ai principi costituzionali in materia di tassazione rispetto a quello applicato alle prestazioni in capitale, ragion per cui nell’ottica fiscale andrebbe piuttosto promossa la percezione della rendita. Secondo la Conferenza, l’avamprogetto confermerebbe inoltre che è ammissibile accettare un leggero scostamento dalla regola d’oro (differenza di al massimo il 2 % tra il tasso d’interesse corrisposto sugli accrediti di vecchiaia e il tasso di crescita dei salari), come convenuto dalle autorità in materia di previdenza e quelle fiscali nel quadro del coordinamento dell’attuazione del 3° pacchetto della 1a revisione della LPP.
Secondo KGL, il fatto che a distanza di poco più di un anno dall’entrata in vigore della 1a revisione della LPP si discuta nuovamente dell’aliquota minima di conversione è incomprensibile per l’opinione pubblica. Sia per quanto riguarda l’evoluzione della speranza di vita che sul fronte dei tassi d’interesse non si sono infatti verificati fondamentali cambiamenti. Secondo KGL, il fatto di presentare a scaglioni modifiche con ripercussioni finanziarie tanto importanti, fa scemare rapidamente la fiducia nella politica e nell’Amministrazione. Pur cosciente del fatto che le normative concernenti il regime sovraobbligatorio non rientrano nella sfera di competenza dell’UFAS, KGL fa notare che la speranza di vita di un assicurato è la medesima sia nel regime obbligatorio che in quello sovraobbligatorio. Le notevoli differenze tra le aliquote di conversione imporrebbero già da molto tempo modifiche in questo settore.
ifs sottolinea che l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale è di grande interesse soprattutto per i giovani, in particolare in relazione alla questione dell’equità intergenerazionale. A suo modo di vedere sono necessarie al più presto ulteriori misure per eliminare gli