Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 28 pagine
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scompensi e garantire così la sostenibilità delle assicurazioni sociali. Attualmente, nel sistema di ripartizione (incompatibile col sistema della previdenza professionale) gli attivi devono contribuire al finanziamento di rendite finanziate in misura insufficiente. Questa situazione precaria evidenzia chiaramente che gli adeguamenti necessari avrebbero dovuto essere presi già in precedenza, nel quadro della 1a revisione della LPP.
L’Unione svizzera degli imprenditori e Swiss Banking chiedono di modificare sul piano redazionale l’articolo 14 capoverso 3 LPP (avamprogetto) e propongono la formulazione “basi aggiornate”. Secondo l’ASIP, nel rapporto esplicativo va precisato che il competente organo paritetico dell’istituto di previdenza può prevedere nel regolamento un’aliquota di conversione più elevata, qualora il finanziamento sia garantito anche in futuro. Di fondamentale importanza è che la scelta delle basi tecniche resti attribuita all’organo paritetico competente, previa consultazione con il perito in materia di previdenza professionale. L’ASIP ritiene giusto che siano ammesse sia le tabelle di periodo che le tabelle di generazione. A suo modo di vedere si dovrebbe inoltre spiegare più chiaramente che con
l’adeguamento previsto si intende prendere in debita considerazione le spese (amministrazione del patrimonio, contributo al Fondo di garanzia, tasso d’interesse tecnico garantito e aumento della speranza di vita finanziati mediante la deduzione di un margine di 0,5 punti percentuali dal rendimento previsto) e che con il tasso d’interesse tecnico proposto, pari al 3,35 per cento, si vuole garantire un livello di sicurezza ragionevole. La Camera dei periti in materia di previdenza professionale afferma che nel rapporto vi sono diverse contraddizioni, in particolare per quanto concerne la periodicità del riesame e l’auspicata stabilità dell’aliquota di conversione (dello stesso avviso è anche Pittet). Il rapporto dovrebbe precisare che nel regime sovraobbligatorio e nei piani previdenziali con prestazioni integrate l’aliquota può essere stabilita in base alla situazione particolare dell’istituto di previdenza (p. es. il tasso d’interesse tecnico e il livello delle prestazioni per i superstiti). Vi sarebbe inoltre una contraddizione di fondo tra la determinazione di un’aliquota di conversione fissa e il fatto che ad un istituto di previdenza sia imposta una strategia d’investimento in base alla sua capacità di rischio. Per il VVP è importante che gli istituti di previdenza che applicano un’aliquota di conversione più elevata dispongano delle riserve necessarie.
Il Controllo federale delle finanze vorrebbe che il rapporto contenesse anche informazioni sulla liquidazione in capitale e si esprimesse in merito all’evoluzione futura, ai motivi e ai rischi di tale opzione.