Progetto
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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341.1 Esecuzione delle pene
1 Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo «chiuso», «aperto» e «carcere distrettuale».
2 Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l’ammontare dei sussidi forfetari per singolo posto è stabilito in franchi, per superficie determinante massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi stabilimenti di riferimento.
3 Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il supplemento relativo alla sicurezza.
4 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.
Art. 20 Supplementi, aumenti e riduzioni
1 I costi supplementari dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stabilimento e quelli eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabilimento sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto.
2 Per i posti in reparti di alta sicurezza il supplemento per la sicurezza è raddoppiato.
3 In caso di aziende artigianali che servono per due terzi alla produzione industriale il sussidio forfetario per il settore «lavoro» è aumentato.
4 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sulla base di una percentuale dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.
5 In caso di trasformazione di uno stabilimento l’ammontare dei sussidi forfetari incluso l’eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d’intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo i costi effettivi riconosciuti.
6 In caso di stabilimenti che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall’articolo 2 della legge, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza dei collocati penalmente (art. 4 cpv. 3 della legge).
Capitolo 3: Progetti sperimentali
Art. 21 Condizione per la concessione di sussidi
La Confederazione può concedere sussidi per progetti sperimentali (art. 8 della legge) in particolare se questi ultimi hanno lo scopo di gettare basi essenziali per l’applicazione generale, indispensabili a innovazioni nell’esecuzione delle pene e misure e nell’aiuto alla gioventù.