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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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341.1 Esecuzione delle pene

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 29 ottobre 19863 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

Art. 35 Disposizione transitoria

1 Per gli istituti d’educazione riconosciuti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza la condizione per il riconoscimento secondo cui almeno i tre quarti del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 3)4 è applicabile al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012. Sino a quel momento si applica il diritto vigente.

2 Durante i primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza la durata degli accordi di prestazione (art. 10 cpv. 2) è messa in atto a tappe.

3 I sussidi di costruzione sono garantiti secondo il diritto previgente se:

a. entro la fine dell’anno precedente l’entrata in vigore del nuovo diritto:

1. è stata presentata una domanda di sussidio;

2. i costi di costruzione figurano nel preventivo, e

3. le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e

b. i lavori di costruzione iniziano o inizieranno al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore.

Art. 36 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

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