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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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341.1 Esecuzione delle pene
d. l’istituto è aperto a collocandi di diversi Cantoni;.
e. l’organo responsabile, l’organizzazione di gestione e l’impostazione pedagogica, nonché l’edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l’esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell’istituto;
f. almeno i tre quarti del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3; la persona responsabile della direzione dell’istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che esplica un’attività pedagogica dispone di una formazione riconosciuta, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa;
g. l’istituto dispone di un personale socio-pedagogico il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei collocandi;
h. la persona responsabile della direzione dell’istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell’articolo 3;
i. almeno un terzo dell’insieme dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b della legge e dell’articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone, per le quali l’assicurazione per l’invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;
j. l’istituto offre un’assistenza completa, sull’arco di tutto l’anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all’anno;
k. l’offerta dell’istituto deve essere in sintonia con il diritto federale.
3 Gli istituti con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.
Art. 2 Prova della necessità
1La prova della necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge) contiene le indicazioni su:
a. l’evoluzione della necessità di posti nonché il grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni;
b. l’offerta attuale di posti;
c. lo scambio intercantonale di collocamenti;
d. l’evoluzione futura della necessità di posti.
2Per valutare la necessità l’UFG consulta le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente le statistiche riguardanti la giustizia penale.
3I Cantoni forniscono all’UST i dati necessari per l’allestimento delle pertinenti statistiche.