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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1
Art. 3 Formazioni riconosciute
Sono riconosciute le formazioni seguenti:
a. una formazione parallela all’impiego iniziata o conclusa nell’ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale;
b. una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell’istituto d’educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un’attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un’istituzione.
Art. 4 Fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato
Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato (art. 2 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 della legge) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti:
a. che sono stati collocati in un istituto d’educazione da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù conformemente all’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 314a o conformemente all’articolo 405a del Codice civile2;
b. che sono collocati dai genitori durante un periodo abbastanza lungo in un istituto d’educazione in base a una perizia e con l’accordo di un’autorità attiva nel settore dell’aiuto alla gioventù; o
c. il cui disturbo di comportamento necessita dell’osservazione e diagnosi in un istituto d’educazione.
Art. 5 Condizioni suppletive per il riconoscimento di istituti privati
Gli istituti d’educazione privati, oltre alle condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2, devono adempiere le condizioni seguenti:
a. il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità. Uno dei suoi scopi principali è di gestire un istituto d’educazione per fanciulli e adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato;
b. il Cantone riconosce l’istituto d’educazione e versa, eventualmente con altri Cantoni, un sussidio adeguato per l’esercizio;
c. il finanziamento dell’esercizio è assicurato.
Art. 6 Condizioni e oneri inerenti al riconoscimento
L’UFG subordina il riconoscimento a condizioni e lo vincola a oneri che assicurano un esercizio conforme allo scopo dell’istituto d’educazione.
2 RS 210