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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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341.1 Esecuzione delle pene

6 Se la quota (art. 1 cpv. 2 lett. f) non è raggiunta, i costi del personale riconosciuti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.

Sezione 3: Accordo di prestazione

Art. 10

1 L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 2 della legge). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:

a. l’elenco degli istituti d’educazione sussidiabili;

b. l’offerta riconosciuta di ogni istituto;

c. i costi del personale riconosciuti per ogni istituto;

d. la fascia dei giorni di permanenza riconosciuti;

e. il sussidio d’esercizio forfetario annuale per ogni istituto;

f. le conseguenze in caso di inadempienza provvisoria della quota dei tre quarti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera f.

2 L’accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l’UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite.

3 Le modifiche dell’offerta comportano un adeguamento dell’accordo di prestazione per il 1° gennaio dell’anno civile seguente.