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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1
4 In caso di costruzione di un nuovo istituto i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.
Art. 18 Supplementi e riduzioni
1 Il DFGP fissa i supplementi seguenti:
a. per la costruzione degli alloggi del personale indispensabili all’esercizio dell’istituto; il supplemento tiene conto del livello generale dei prezzi nella costruzione di abitazioni;
b. per la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde al prezzo unitario per una palestra semplice di piccole dimensioni conformemente alle direttive dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;
c. per i costi accessori di costruzione di un impianto scolastico;
d. per i laboratori, indispensabili all’esercizio dell’istituto secondo l’impostazione e che superano i valori delle superfici già contenute nell’istituto tipo; per i laboratori, utilizzati per la produzione e che a ragione del loro ampliamento necessitano di una superficie maggiore, il supplemento è raddoppiato;
e. per l’infrastruttura minima necessaria di istituti d’educazione con 15 o meno posti; il supplemento è stabilito percentualmente;
f. per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili delle nuove costruzioni; i supplementi sono calcolati come quote percentuali dei sussidi forfetari per singolo posto;
g. un supplemento relativo alla sicurezza per i costi supplementari, dovuti al carattere chiuso di un istituto ed eccedenti gli abituali limiti di sicurezza previsti per un istituto; il supplemento relativo alla sicurezza è fissato per singolo posto.
2 In caso di trasformazione i sussidi forfetari per singolo posto incluso un eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d’intervento e la quota oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi.
3 In caso di istituti d’educazione, che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall’articolo 2 della legge, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza non riconosciuti (art. 1 cpv. 2 lett. i e art. 4 cpv. 3 della legge).
Sezione 3: Stabilimenti per adulti
Art. 19 Sussidi forfetari per singolo posto