Progetto
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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341.1 Esecuzione delle pene
a. fino a 3 milioni di franchi dall’UFG;
b. oltre i 3 milioni di franchi dall’UFG d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
3 L’UFG firma gli accordi di prestazione con l’autorità cantonale competente.
Art. 26 Autorità cantonale competente
Per l’ambito dei sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un’unica autorità cantonale responsabile del contatto con l’UFG.
Art. 27 Procedura per la presentazione delle domande e per l’annuncio di progetti di costruzione
1 Le domande di sussidi di costruzione e l’annuncio di progetti di costruzione devono essere presentati con i documenti necessari per il tramite dell’autorità cantonale competente.
2 L’autorità cantonale esamina le domande o i progetti e li trasmette all’UFG con il suo preavviso.
3 L’UFG permette all’autorità cantonale di assistere alle deliberazioni sulle domande o sui progetti e la porta a conoscenza delle corrispondenze relative.
Art. 28 Termini
1 Le domande di sussidi di costruzione devono essere presentate all’UFG al più tardi sei mesi prima dell’inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il progetto all‘UFG prima di conferire un mandato di progettazione e mettere a punto con esso l’impostazione generale e il programma dei locali.
2 Le altre domande devono pure essere presentate all’UFG e precisamente:
a. entro il 1° marzo se concernono il riconoscimento di istituti d’educazione e di nuove offerte di istituti riconosciuti;
b. entro il 1° marzo o il 1° settembre se concernono i sussidi per progetti sperimentali;
d. entro il 1° marzo se concernono i sussidi per il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari.
Art. 29 Assegnazione di sussidi di costruzione forfetari
1 Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l’UFG comunica il probabile ammontare dei sussidi forfetari.
2 Dopo l’approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità cantonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.