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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1

3 In caso di progetti di organi responsabili privati l’assegnazione definitiva ha luogo soltanto dopo l’approvazione da parte delle autorità cantonali.

Art. 30 Sussidi differiti e restituzione di sussidi

1 La Confederazione può accordare sussidi di costruzione a cose fatte se:

a. un istituto, in seguito a un cambiamento di destinazione, entra totalmente o parzialmente nel campo d’applicazione della legge (art. 2) e, per questa ragione, l’ente responsabile è tenuto a rimborsare sussidi di costruzione concessi in virtù di altre leggi federali; o

b. i motivi di una riduzione dei sussidi (art. 4 cpv. 3 della legge) o di una restituzione di questi ultimi (art. 12 cpv. 2 della legge) non esistono più.

2 I sussidi devono essere proporzionalmente restituiti (art. 12 cpv. 2 della legge), se:

a. l’istituto viene parzialmente usato per uno scopo diverso da quello previsto; o

b. un fattore determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la quota dei giorni di permanenza riconosciuti, si è profondamente modificato.

3 L’UFG può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per un istituto privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.

Art. 31 Assegnazione parziale di sussidi di costruzione

Se i crediti annui relativi sono insufficienti, l’UFG può ripartire su parecchi anni l’assegnazione di sussidi di costruzione.

Art. 32 Versamento dei sussidi d’esercizio; acconti

1 La metà del sussidio d’esercizio forfetario fissato nell’accordo di prestazione è versato al Cantone entro il 31 maggio dell’anno in corso. Il conteggio finale è effettuato entro il 30 novembre dell’anno in corso.

2 L’autorità cantonale competente deve provvedere al versamento dei sussidi sotto forma di acconti e conteggi finali all’istituto d’educazione sussidiabile.

Art. 33 Collaborazione dei beneficiari di sussidi

1 I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d’esercizio annui dell’istituto (art. 11 della legge).

2 Essi forniscono all’UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono.

3 L’UFG può procedere a ispezioni o incaricarne l’autorità cantonale competente.