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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1

Art. 22 Determinazione del sussidio; condizioni e oneri

1 L’UFG definisce in ogni singolo caso le spese riconosciute.

2 Subordina la concessione di sussidi a condizioni e la vincola a oneri che garantiscono una destinazione adeguata dei fondi e una valutazione corretta dei progetti. sperimentali.

Art. 23 Valutazione

1 Per la valutazione di un progetto sperimentale è possibile effettuare studi riguardanti la recidiva.

2 L’UST mette a disposizione i dati necessari per questi studi.

3 I costi per i rilevamenti, effettuati dopo lo scadere della durata massima dei sussidi di cinque anni, sono a carico del richiedente.

Capitolo 4: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari

Art. 24

1 L’UFG versa, su domanda, sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari entro i limiti dei crediti stanziati (art. 10a della legge).

2 I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinati.

Capitolo 5: Organizzazione e procedura

Art. 25 Organo decisionale e per la conclusione di accordi di prestazione

1 L’UFG prende le decisioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi nonché per l’assegnazione e il versamento dei sussidi.

2 Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso: