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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1

Capitolo 2: Sussidi di costruzione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Prova della necessità

I sussidi di costruzione della Confederazione sono concessi soltanto se una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2.

Art. 12 Metodo di calcolo

1La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 della legge).

2Se il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto al preventivo o se l’applicazione del sussidio forfetario per singolo posto si rivela essere sproporzionato, sono presi in considerazione i costi effettivi.

Art. 13 Costi di costruzione riconosciuti

1 Sono considerati costi di costruzione riconosciuti (art. 4 cpv. 1 della legge) le spese necessarie per:

a. la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli edifici, compresi gli alloggi del personale indispensabili all’esercizio dell’istituto;

b. l’acquisto di immobili, senza i costi del terreno, di urbanizzazione e accessori;

c. i lavori preparatori e di sistemazione esterna;

d. gli impianti sportivi e per il tempo libero;

e. l’acquisto delle prime attrezzature d’esercizio e della prima mobilia.

2 I costi di costruzione di un’azienda agricola o industriale sono riconosciuti nella misura in cui sono indispensabili alla formazione o all’occupazione dei collocandi.

3 I costi accessori di costruzione e per i lavori di manutenzione non sono riconosciuti.

4 Per il resto sono applicabili le direttive sul calcolo della Conferenza dei sussidi per la costruzione.