Progetto
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Prestazioni della Confederazione – Ordinanza 341.1
Capitolo 2: Sussidi di costruzione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11 Prova della necessità
I sussidi di costruzione della Confederazione sono concessi soltanto se una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2.
Art. 12 Metodo di calcolo
1La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 della legge).
2Se il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto al preventivo o se l’applicazione del sussidio forfetario per singolo posto si rivela essere sproporzionato, sono presi in considerazione i costi effettivi.
Art. 13 Costi di costruzione riconosciuti
1 Sono considerati costi di costruzione riconosciuti (art. 4 cpv. 1 della legge) le spese necessarie per:
a. la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli edifici, compresi gli alloggi del personale indispensabili all’esercizio dell’istituto;
b. l’acquisto di immobili, senza i costi del terreno, di urbanizzazione e accessori;
c. i lavori preparatori e di sistemazione esterna;
d. gli impianti sportivi e per il tempo libero;
e. l’acquisto delle prime attrezzature d’esercizio e della prima mobilia.
2 I costi di costruzione di un’azienda agricola o industriale sono riconosciuti nella misura in cui sono indispensabili alla formazione o all’occupazione dei collocandi.
3 I costi accessori di costruzione e per i lavori di manutenzione non sono riconosciuti.
4 Per il resto sono applicabili le direttive sul calcolo della Conferenza dei sussidi per la costruzione.