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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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341.1 Esecuzione delle pene

Art. 7 Modifiche delle condizioni di riconoscimento; revoca del riconoscimento.

1 L’autorità cantonale competente comunica per scritto e senza indugio all’UFG qualsiasi modifica della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

2 L’UFG adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente.

3 Revoca il riconoscimento se le condizioni per la concessione di sussidi non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono osservati.

4 Può revocare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

5 Il riconoscimento diventa caduco se, durante un periodo di tre anni consecutivi, il numero minimo di giorni di permanenza determinanti (art. 1 cpv. 2 lett. c o i) non è stato raggiunto.

Art. 8 Inizio e fine del diritto al sussidio

1 Il diritto al sussidio inizia al più presto il 1° gennaio dell’anno civile seguente il riconoscimento.

2 Termina con la soppressione di un’offerta, con la chiusura dell’istituto d’educazione o con la revoca del riconoscimento.

Sezione 2: Calcolo

Art. 9 Sussidi forfetari

1 I sussidi d’esercizio destinati a istituti d’educazione sono calcolati sulla base di importi forfetari.

2 Il sussidio d’esercizio ammonta al 30 per cento dei costi del personale riconosciuti dell’istituto.

3 I costi del personale riconosciuti risultano dall’effettivo del personale riconosciuto moltiplicato per 94'340 franchi del 100 per cento dei posti. Tale importo soggiace a un’indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale.

4 L’effettivo del personale riconosciuto è calcolato in base all’offerta riconosciuta dell’istituto secondo la chiave di ripartizione seguente: