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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 14 pagine
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Legge sul Tribunale federale dei brevetti
Art. 39 Dibattimento
1 Il dibattimento può svolgersi in forma orale su richiesta di una parte o, se il Tribunale federale dei brevetti lo ritiene utile, d’ufficio.
2 Se il dibattimento non si svolge in forma orale, le parti presentano le loro arringhe per scritto. A tal fine il Tribunale federale dei brevetti fissa loro un congruo termine.
Sezione 7: Procedura e decisione di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l’articolo 40d LBI
Art. 40
1 La procedura è aperta con un’azione proposta in una delle forme previste dall’articolo 128 del Codice di diritto processuale civile svizzero del …9.
2 Il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 40d capoverso 5 della legge sui brevetti del 25 giugno 195410 e delle sue disposizioni di esecuzione è verificato d’ufficio.
3 La procedura di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l’articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione deve essere conclusa entro due mesi dal promovimento dell’azione.
4 Sono inoltre applicabili le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero inerenti alla procedura sommaria.
Sezione 8: Provvedimenti d’urgenza; descrizione
Art. 41
1 Le parti possono richiedere che venga ordinata una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, con o senza sequestro.
2 Il richiedente deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato.
3 La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all’occorrenza con l’ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti.
9 RS … ; RU … (FF 2006 6785)
10 RS 232.14