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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 14 pagine

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Legge sul Tribunale federale dei brevetti

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza

1 Il giudice ordinario è nello stesso tempo presidente del Tribunale federale dei brevetti. Se vi sono due giudici ordinari, l’Assemblea federale elegge il presidente.

2 Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile.

3 Il presidente deve disporre di una formazione giuridica.

4 Il presidente presiede la Corte plenaria, è membro della direzione del Tribunale e rappresenta il Tribunale verso l’esterno.

5 La supplenza è assicurata dal giudice ordinario che dispone di formazione giuridica. Se soltanto il presidente dispone di una formazione giuridica, la supplenza è esercitata dal giudice non di carriera con la maggior anzianità di servizio che dispone di formazione giuridica; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 19 Corte plenaria

1 La Corte plenaria è competente per l’emanazione di regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle pratiche, l’informazione, le tasse di giustizia e le spese ripetibili accordate alle parti, a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3 I giudici non di carriera e i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 20 Direzione del Tribunale

1 La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

2 La direzione del Tribunale è responsabile dell’amministrazione del Tribunale e le spettano tutti i compiti che la legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 21 Collegio giudicante

1 Il Tribunale giudica in linea di principio nella composizione di tre giudici (collegio giudicante); un giudice deve disporre di formazione tecnica e due giudici di formazione giuridica.

2 Su ordine del presidente, il Tribunale decide come collegio giudicante composto da cinque giudici o più, purché la maggioranza dei giudici disponga di formazione giuridica, se:

a. occorre giudicare questioni giuridiche di importanza fondamentale oppure se ciò si rivela opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme;