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Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 14 pagine
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Legge sul Tribunale federale dei brevetti
a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
2 La competenza di destituire i giudici ordinari spetta all’Assemblea federale, mentre quella per destituire i giudici non di carriera spetta alla Commissione giudiziaria.
Art. 15 Giuramento
1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
2 Prestano giuramento davanti alla Corte plenaria.
3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
Art. 16 Immunità
1 Durante il loro mandato, i giudici ordinari non possono, senza il loro consenso o preventiva autorizzazione della Corte plenaria, essere perseguiti penalmente per crimini o delitti non connessi alla loro condizione o attività ufficiale.
2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il giudice in causa non lo dia egli stesso per scritto.
3 Il giudice che, all’atto dell’entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare al plenum del Tribunale che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.
4 L’immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell’entrata in funzione.
5 Se la Corte plenaria nega il consenso a procedere penalmente contro un giudice, l’autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all’Assemblea federale.
Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione
1 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari.
2 Il Consiglio federale disciplina il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici non di carriera.