Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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Poiché si tratta di una pura norma di delega, in questo caso la Confederazione dispone di una competenza concorrente che non la svincola dal verificare in permanenza se e in quale misura il bene comune imponga di intervenire. Nella misura in cui la Confederazione fa uso della propria competenza legislativa, tale competenza è globale ed essa può emanare prescrizioni dettagliate sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Non è tuttavia chiaro fin dove si estende l’oggetto della regolamentazione («armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali»). Dal tenore del capoverso è chiaro che l’armonizzazione può riferirsi soltanto a informazioni ufficiali, ossia a geodati rilevati e amministrati da un’autorità, o da privati per incarico di un’autorità, sulla base di un atto legislativo. Meno circonscrivibile è la definizione di armonizzazione. Secondo i materiali, l’armonizzazione dei dati fondiari «assicura che i compiti degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) possano essere adempiuti con efficienza e che gli attori del mercato fondiario ricevano informazioni aggiornate, verificate e complete». Mentre una parte della dottrina è dell’opinione che l’armonizzazione comprenda soltanto i geodati stessi o i loro aspetti contenutistici e formali (uniformizzazione delle caratteristiche dei dati, modalità di rilevamento, amministrazione, rappresentazione) con lo scopo di rendere utilizzabili in ogni Cantone i pertinenti geodati nella medesima qualità e nel medesimo modo, un’altra parte è dell’opinione che l’obiettivo della nuova norma costituzionale sia l’armonizzazione materiale dei geodati e che il nuovo articolo costituzionale offra la possibilità di stabilire regole in tutti i settori specialistici di incidenza territoriale. Di conseguenza non è contestato almeno in fatto che la Confederazione può procedere mediante la sua legislazione a un’armonizzazione di aspetti organizzativi e di diritto procedurale nei Cantoni, se l'obiettivo di un’armonizzazione dei contenuti dei geodati senza tali prescrizioni di diritto federale fosse reso eccessivamente difficoltoso o addirittura impossibile. Pure incontestato è il fatto che la Confederazione ha la competenza di esigere dai Cantoni la tenuta di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; la creazione di un catasto nazionale armonizzato corrisponde alla presumibile volontà del legislatore. Questa competenza comprende anche la possibilità di stabilire determinati requisiti contenutistici e qualitativi minimi per tale catasto. Inoltre, per quanto riguarda il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la Confederazione sarebbe di principio autorizzata – come nel caso del registro fondiario (art. 955 del Codice civile svizzero [CC1]) – a emanare prescrizioni in una legge specifica sulla responsabilità poziore al diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato.

1.1.2.2 Basi costituzionali esistenti

Conformemente all’articolo 122 Cost., la Confederazione dispone – come già detto

– della competenza definitiva per legiferare nel campo del diritto civile. Si tratta di una competenza legislativa concorrente dotata di effetto derogatorio susseguente, la quale comporta che i Cantoni possono disciplinare il diritto civile soltanto nei settori che sono loro espressamente riservati (art. 5 CC). La competenza comprende tra l’altro il disciplinamento dei diritti reali e quindi della geomatica al servizio del registro fondiario. Essa si estende fin laddove i geodati, i sistemi di informazione geografica e l’attività di misurazione contribuiscono all’ordinamento del commercio fondiario privato.

1 RS 210