Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

la geomatica, emanare prescrizioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale, nella misura in cui la sua competenza non sia limitata a favore dei Cantoni. In questo contesto, la competenza della Confederazione riguardo alla legislazione e all’esecuzione dev’essere considerata, per quanto riguarda il rapporto con la competenza dei Cantoni, in maniera differenziata per ogni capoverso della nuova base costituzionale, ciò che non è semplice in considerazione della relativa scarsità dei materiali inerenti all'articolo costituzionale.

Conformemente all’articolo 75a capoverso 1 Cost., la Confederazione è competente in «maniera definitiva» per la misurazione nazionale. L’articolo 75a capoverso 1 Cost. conferisce una competenza federale esclusiva, ossia originariamente derogatoria, che elimina ogni competenza cantonale nel pertinente settore e autorizza la Confederazione a disciplinare fino nei dettagli tutte le questioni giuridiche nel settore della misurazione nazionale e a mantenere l’esecuzione esclusivamente a livello federale. Di conseguenza, la Confederazione può emanare prescrizioni globali sulle informazioni geografiche e topografiche svizzere, segnatamente sui sistemi di riferimento geodetici. La misurazione nazionale costituisce in Svizzera la base per tutte le altre informazioni geografiche e topografiche. Secondo la volontà del legislatore, anche le carte nazionali sono espressamente oggetto della competenza federale. La misurazione nazionale comprende infine anche il coordinamento nazionale e internazionale delle basi della misurazione.

Conformemente all’articolo 75a capoverso 2 Cost., la Confederazione è competente per emanare prescrizioni sulla misurazione ufficiale. Secondo il tenore del capoverso, si tratta di una competenza federale globale concorrente; nel settore della misurazione ufficiale, la Confederazione può di principio disciplinare definitivamente tutte le questioni giuridiche. Conformemente al carattere di cosiddetto compito congiunto della misurazione ufficiale, la Confederazione emanerà tuttavia soltanto prescrizioni nel senso di una «gestione strategica». La delimitazione della competenza disciplinatoria può pertanto essere concretizzata in modo tale che la Confederazione, sulla base dell’articolo 75a capoverso 2 Cost., proceda alla definizione degli obiettivi, dei principi nonché dell’offerta di base e assicuri, mediante la legislazione federale, il coordinamento nonché una misurazione ufficiale unitaria a livello nazionale mediante standard di qualità e modelli dei dati unitari. La responsabilità operativa della misurazione ufficiale – compresa la competenza per le pertinenti questioni organizzative – sarà invece assunta integralmente dai Cantoni. Essi saranno anche autorizzati ad ampliare l’offerta di base secondo le loro necessità. La definizione di misurazione ufficiale nel senso dell’articolo 75a capoverso 2 Cost. non comprende soltanto i settori della geomatica che appartengono al registro fondiario. Ciò risulta, da un lato, dai materiali e, dall’altro, dal posizionamento sistematico dell’articolo 75a Cost. Poiché, parallelamente all’articolo 75a Cost., la competenza federale globale e definitiva per la legislazione nel campo del diritto civile (art. 122 Cost.) è mantenuta e addirittura, con la riforma della Giustizia, ampliata al diritto procedurale, la Confederazione continua tuttavia a disporre illimitatamente della competenza per disciplinare globalmente e dettagliatamente i settori della misurazione ufficiale che servono esclusivamente al registro fondiario. Nella pratica, in futuro ciò potrebbe comportare difficoltà di differenziazione, segnatamente per quanto riguarda quegli elementi della misurazione ufficiale che servono tanto al registro fondiario quanto ad altre funzioni di diritto pubblico.

Con l’articolo 75a capoverso 3 Cost., la Confederazione riceve ora la competenza per emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.