Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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mercato svizzero dei geodati è stimato in circa 200 milioni di franchi, anche se è ancora poco sviluppato. Inoltre, si considera che il valore dei geodati oggi disponibili nell’Amministrazione federale raggiunga circa 5 miliardi di franchi.

Il Consiglio federale ha riconosciuto presto la crescente importanza della geoinformazione. Per potere tenere conto adeguatamente, in seno all'Amministrazione federale, di questa evoluzione, con decisione del 25 febbraio 1998 ha istituito l'Organo di coordinamento per la geoinformazione e i servizi di informazione geografica della Confederazione (COSIG). Il 15 giugno 2001, ha licenziato una strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione (Strategia in materia di geoinformazione). Già questa strategia prevede la creazione di una «regolamentazione che faciliti la diffusione, lo scambio e l’accesso alle geoinformazioni nel rispetto della protezione dei dati personali». Contemporaneamente, ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di realizzare, nel quadro dell’attuazione della Strategia in materia di geoinformazione, un'Infrastruttura nazionale di geodati (INGD). Il 16 giugno 2003 è stata presentata al Consiglio federale una concezione per l’attuazione, la quale prevede, tra le misure d’attuazione, la creazione di una legge sulla geoinformazione. Il pacchetto legislativo comprendente la legge sulla geoinformazione e le ordinanze oggetto dei commenti che seguono costituisce pertanto un pilastro della strategia in materia di geoinformazione.

Con «INGD» si intende un sistema permanente di misure politiche, istituzionali e tecnologiche sviluppato, utilizzato e gestito in comune da tutte le persone responsabili dell’approntamento di geodati di base. Tale sistema assicura che possano essere messi a disposizione delle amministrazioni, delle organizzazioni e dei cittadini interessati, a tutti i livelli decisionali (locale, regionale e nazionale), in maniera conforme agli scopi e alle necessità, procedure, dati, tecnologie, standard, basi legali, risorse finanziarie e di personale per l’acquisizione e l’utilizzazione di geoinformazioni. Il beneficio economico sostanziale raggiungibile mediante la realizzazione di un’INGD in Svizzera consiste di conseguenza in un marcato miglioramento della creazione di valore della risorsa «geodati», ancora improduttiva, che sarà raggiunto mediante un accesso facile ed economico ai geodati di base.

1.1.2 Basi costituzionali

1.1.2.1 Il nuovo articolo 75a della Costituzione federale

Unitamente ad altre basi costituzionali per la NPC è stato creato anche un nuovo articolo 75a della Costituzione federale (Cost.), non ancora in vigore, che ha il tenore seguente:

Art. 75a Misurazione

1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

La nuova disposizione costituzionale stabilisce che la misurazione – meglio sarebbe utilizzare il termine «geomatica» – è ora una competenza propria della Confederazione in tutti i settori del diritto. La Confederazione può quindi, per quanto concerne