Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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La misurazione nazionale è strettamente connessa con l'istituzione dell’organizzazione militare svizzera. Già prima della fondazione dello Stato federale, il compito della misurazione nazionale incombeva allo Stato maggiore generale delle truppe della Dieta. Da allora la misurazione nazionale è parte permanente dell’organizzazione militare svizzera e costituisce oggi il settore più antico addetto agli acquisti di equipaggiamento militare da parte della Confederazione. La legislazione sulla misurazione nazionale potrebbe pertanto anche fondarsi sull’articolo 60 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza definitiva per la legislazione militare nonché per l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito.
Inoltre, la legge sulla geoinformazione può fondarsi, per quanto riguarda la formazione nel settore della geomatica, sull’articolo 63 Cost. e, per quanto riguarda la ricerca, sull’articolo 64 Cost. La realizzazione di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà potrebbe essere prescritta e – almeno nel senso di una legislazione di principio – disciplinata dalla Confederazione anche sulla base dell’articolo 75 Cost. La pertinente competenza federale non va però oltre quella di cui all'articolo 75a Cost. L’articolo 125 Cost. conferisce infine alla Confederazione la competenza globale ed esclusiva per la legislazione sulla metrologia. La competenza disciplinatoria comprende segnatamente anche prescrizioni sui processi di misurazione e quindi anche prescrizioni sui sistemi di riferimento geodetici nonché sulla precisione della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale. Può rimanere aperta la questione se – in considerazione della flessibilità della competenza della Confederazione, che, per adeguarsi ai mutamenti tecnologici e sociali e alle necessità in materia di misurazioni, consente un ampliamento dei settori che possono essere disciplinati – possano oggi essere disciplinati sulla base dell’articolo 125 Cost. anche altri aspetti della geomatica.
1.1.3 Legge sulla geoinformazione (LGI)
1.1.3.1 Antefatti e stato dei lavori
Il primo – nel quadro del progetto NPC – avamprogetto di legge, elaborato in gran fretta, è stato sottoposto nella primavera del 2004, nell’ambito di una cosiddetta consultazione informale, a 200 tra servizi specialistici cantonali e organizzazioni professionali private, suscitando una vasta eco. È stata fondamentalmente accolta positivamente l’iniziativa di creare una legge federale con lo scopo di mettere a disposizione delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell’economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un’ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera.
La stragrande maggioranza dei 90 partecipanti alla consultazione della seconda metà del 2005 ha accolto positivamente il disegno di legge ed ha espresso l’opinione che un miglioramento duraturo della creazione di valore risultante dai geodati sia possibile soltanto mediante procedure e norme unitarie a livello svizzero. Malgrado il consenso generale, praticamente tutti i pareri chiedevano il miglioramento di diversi punti carenti. Alcuni Cantoni e associazioni hanno espresso l'auspicio di una rielaborazione generale e l’organizzazione di una nuova procedura di consultazione per il disegno di legge che ne sarebbe risultato. Alcune associazioni hanno rifiutato una tale legge per motivi di principio.