Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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Il pacchetto di ordinanze allegato al presente rapporto contiene tutti gli adeguamenti alla legge sulla geoinformazione necessari a livello di ordinanze. Soltanto in un secondo momento – segnatamente dopo l’introduzione del catasto giusta l’articolo 16 segg. LGI – sarà emanata un’ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

1.1.4.2 Procedura: organizzazione e metodo

Come nel caso della legge sulla geoinformazione, anche le pertinenti disposizioni esecutive saranno elaborate nell’ambito di un processo partecipativo. Di conseguenza, per ogni settore della regolamentazione è stato istituito un gruppo di lavoro comprendente, oltre a specialisti di swisstopo, anche rappresentanti di altri Uffici federali e delle organizzazioni professionali. La tabella che segue compendia l’organizzazione di progetto:

Gruppo di lavoro Responsabile Uffici federali Organizzazioni rappre-

rappresentati sentate

Diritto generale in materia di ge- U. Gerber USTRA, OSIG, CSSC,

oinformazione (swisstopo) ARE, UFS, CCGEO, CIS-

UFAM SIG, gruppo di interessi UCS

Misurazione nazionale M. Roggli PF CSSC

(swisstopo)

Misurazione ufficiale M. Sinniger UFG CSSC, CCGEO,

(swisstopo) (UFRF) IGS, OSIG,

Nomi geografici M. Nicodet UFT, UFS CSSC, Posta, FFS,

(swisstopo) OSIG

Formazione degli ingegneri geo- P. A. Droz --- CSSC, IGS, geometri (commissione suisse

d’esame)

Geologia nazionale Ch. Beer --- rappresentanti dei (swisstopo) Cantoni, CFG,

GLI-Geologia,

CHGEOL

Anche le future revisioni delle ordinanze saranno eseguite – sempre che non si tratti di disposizioni che riguardano unicamente l’Amministrazione federale – in forma partecipativa. L’articolo 35 OGI contiene un pertinente obbligo.

In occasione dell’allestimento o della revisione di ordinanze ampie e complesse è opportuno non procedere in maniera seriale e quindi intraprendere dapprima la redazione dell’ordinanza del Consiglio federale e poi di quella del Dipartimento, ma elaborare dapprima, per l’intero settore delle prescrizioni esecutive, un’ossatura disciplinatoria e soltanto in seguito decidere a quale tipo di atto legislativo assegnare ogni norma giuridica. Questa procedura è stata scelta anche per la nuova struttura del diritto in materia di geoinformazione. Sulla base dell’ossatura disciplinatoria sono poi stati elaborati, conformemente alle prescrizioni in vigore per la forma e la redazione degli atti legislativi federali, gli avamprogetti delle ordinanze raggruppati nel presente pacchetto.