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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

Art. 32 rubrica

Livello d'informazione «confini giurisdizionali»

Art. 33

1 Le misure e i calcoli sono effettuati in maniera che ogni singolo punto determinato mediante misure indipendenti e sovrabbondanti risulti esente da errori grossolani.

2 Gli strumenti devono essere controllati e tarati periodicamente allo scopo di evitare errori sistematici.

3 L'attendibilità dev'essere dimostrata per ogni punto dei livelli d'informazione «punti fissi», «beni immobili» e «confini giurisdizionali», come pure per i punti singoli di cui all'articolo 8 capoverso 4.

Art. 36 rubrica

Livello d'informazione «confini giurisdizionali»

Art. 42

1 Per descrivere il modello di dati della misurazione ufficiale è utilizzato il linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alle norme svizzere SN 612030 (edizione 1998) e SN 612031 (edizione 2006).

Art. 45 cpv. 2

Abrogato

Art. 49 cpv. 2

2 La densità dei punti dev'essere mantenuta bassa e può raggiungere al massimo 0.5 PFP1/PFP2 per chilometro quadrato.

Art. 50

1 Il Cantone stabilisce la densità necessaria dei PFA2 e PFA3 in ogni singolo caso.

2 Se occorre, allestisce i PFA2 necessari.

Art. 53 cpv. 2 – 4

2 La materializzazione è costituita da segni primari. Essi servono all'identificazione univoca del punto.

3Abrogato

4Abrogato