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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

1. aree di numerazione,

2. ripartizioni dei piani,

3. ripartizioni dei gradi di tolleranza,

4. margine del piano (dati sul layout del piano per il registro fondiario).

2 Il modello dei dati figurante nell'allegato A è vincolante per la descrizione degli oggetti e dei loro attributi, come pure per le informazioni necessarie per lo scambio dei dati.

3 I dati di cui al capoverso 1 sono provvisti di metadati.

Art. 14

1 Per edificio s'intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.

2 Ogni costruzione dotata di un'entrata indipendente e separata dalle altre da un muro divisorio è considerata un edificio indipendente.

3 La superficie dell'edificio è determinata dalle facciate principali aventi la più grande superficie verticale esterna. Le sporgenze e rientranze delle facciate superiori a 10 cm nei GT 2 e 3 e superiori a 50 cm nei GT 4 e 5 devono essere rilevate. I dettagli lungo le facciate devono essere rilevati se sono adempiute le condizioni seguenti:

a. sporgenze e rientranze nonché pilastri superiori a 50 cm nei GT 2 e 3 e 100 cm nei GT 4 e 5;

b. cornicioni, sporti, avancorpi superiori a 50 cm nel GT 2 e 100 cm nei GT 3, 4 e 5.

Art. 15 lett. a, b e c (nuova)

a. oggetto «strada/sentiero»: superfici che hanno una funzione di servizio per la circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, come le strade (comprese le zone di parcheggio), le strade agricole e forestali, le strade per lo scarico del legname, le strade sterrate (in terra battuta) e le relative opere di finitura, quali le cunette e le bordure in pietra. I sentieri dei parchi che non sono d'interesse pubblico non sono da rilevare;

b. oggetto «marciapiede»: superficie che ha una funzione di servizio per la circolazione dei pedoni;

c. oggetto «spartitraffico»: superficie con funzione di regolazione del traffico;

le precedenti lettere b – e diventano le lettere d – g

Art. 18 cpv. 5, 6 e 7 (nuovo)

5 L'oggetto «pascolo boscato» (pascolo alberato) comprende le superfici giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 19925sulle foreste.

5 RS 921.01