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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

Titolo che precede l'articolo 88:

Capitolo 4: Archiviazione e storicizzazione

Art. 88 cpv. 1 e 4

1 L'archiviazione e la storicizzazione dei documenti tecnici deve permettere di ricostruire tutte le modificazioni intervenute durante il periodo di conservazione di cui al capoverso 2.

4 I Cantoni disciplinano l'archiviazione e la storicizzazione degli estratti allestiti giusta gli articoli 65–67.

Art. 90

1 Le digitalizzazioni provvisorie sono sostituite da un primo rilevamento o da un rinnovamento.

2 I Cantoni stabiliscono la data della sostituzione nella loro pianificazione dell'attuazione a lungo termine.

Art. 92 cpv. 2

2 Nelle regioni nelle quali la rete della misurazione esistente non è disponibile o è insufficiente, devono essere determinati quei punti fissi e punti d'appoggio che costituiscono la relazione con il sistema di riferimento geodetico e che sono necessari per la digitalizzazione provvisoria.

Art. 93 rubrica

Livello d'informazione «beni immobili»

Art. 94 rubrica

Livelli d'informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «condotte»

Art. 109

1 Per il riconoscimento giusta l'articolo 30 OMU11 devono essere trasmessi alla D+M i documenti seguenti:

a. la domanda di riconoscimento;

b. una dichiarazione che conferma l'eliminazione delle carenze constatate in occasione dell'esame preliminare giusta l'articolo 27 OMU12;

c. tutti i documenti dell'approvazione cantonale, compreso il rapporto del servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni relativo all'esecuzione e alla verifica della misurazione ufficiale;

11 RS 211.432.2

12 RS 211.432.2